Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37942 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37942 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORM NANZA
sul ricorso proposto da:
FULLE CLAUDIA nato il 03/09/1961 a PIZZIGHETTONE

avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO

Claudia Fulle ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa
(anche) nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputata riguarda un tentativo di furto pluriaggravato. La ricorrente
lamenta carenze motivazionali della decisione impugnata in ordine:

alla sua identificazione come autrice della condotta materiale, atteso che ella venne

sorpresa a breve distanza dal luogo che era stato teatro dei fatti;
alla corretta qualificazione giuridica dell’addebito, visto che la mera presenza di un
soggetto in un’abitazione altrui, senza che egli sia intento alla sottrazione di alcunché,
dovrebbe semmai concretizzare il reato di violazione di domicilio.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei
Motivi di doglianza.
Infatti, le doglianze mosse dall’imputata riproducono ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il difetto di specificità
del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. – va apprezzato non
solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art.
591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass.,
Sez. II, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in precedenza, e nello stesso
senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente
disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez. VI, n. 20377 dell’11/03/2009,
Arnone, Rv 243838).
In particolare, la ricorrente omette di confrontarsi con le argomentazioni della Corte
territoriale secondo cui:
la persona offesa sostenne di aver riconosciuto con certezza entrambe le donne
che poco prima aveva visto all’interno della sua abitazione, una volta posta dinanzi
a loro presso la caserma dove la Fulle (unitamente alla sorella) era stata condotta;

la stessa denunciante aveva indicato ‘un mezzo peculiare (un “Fiorino” bianco)
come il veicolo a bordo del quale le due si erano allontanate, e proprio su un
furgone di quel colore erano state poi controllate, nella stessa zona, le sorelle
Fulle;

la presenza di due estranee in un’abitazione privata, una dentro il salotto e l’altra a

riconosciuta dalla persona offesa solo sulla base della circostanza di essere stata


fungere da “palo” sul pianerottolo, non può ritenersi indicativa di una mera
violazione di domicilio (a sostegno di tale ricostruzione, priva di logica, la stessa
interessata nulla dedusse in fatto).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
° e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

dedotti.

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