Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37941 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37941 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENTURA GIUSEPPE CLAUDIO nato il 03/05/1961 a GELA

avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Giuseppe Claudio Ventura ricorre avverso la sentenza in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Caltanissetta; l’imputato
risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per un delitto di falso, in
ipotegi commesso nella qualità di titolare di una ditta autorizzata a svolgere attività di
revisione di autoveicoli.

della decisione impugnata. Innanzi tutto, si rappresenta che gli accertamenti compiuti
sulle autovetture che, diversamente da quanto attestato, non avrebbero potuto superare i
test connessi alla revisione, furono svolti da un ufficiale di p.g. e da un ausiliario senza
alcun contraddittorio e senza garanzie per la conservazione delle caratteristiche
esaminate (ad esempio, attraverso il sequestro dei mezzi), pregiudicando così i diritti
della difesa. Inoltre, non« sarebbe stata presa in adeguata considerazione la circostanza,
evidenziata nei motivi di appello, secondo cui i difetti riscontrati nelle auto in questione
ben avrebbero potuto risalire ad epoca successiva alla revisione (in un caso, ad esempio,
la vettura era stata oggetto di ispezione dopo ben cinque mesi, ed era financo emerso
che fosse stata coinvolta in un sinistro stradale). Infine, risulta del tutto immotivato il
diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore del Ventura.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei
motivi di doglianza.
Infatti, le doglianze mosse nell’interesse dell’imputato riproducono ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e per costante giurisprudenza il
difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche «per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a
norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità
dell’impugnazione» (Cass., Sez. H, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in
precedenza, e nello stesso senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Cass., Sez.
VI, n. 20377 dell’11/03/2009, Arnone, Rv 243838).
Tanto premesso, deve precisarsi che:
– l’attività della polizia giudiziaria, fondata anche sui rilievi di un ausiliario fornito
delle adeguate competenze tecniche, ebbe contenuto descrittivo e venne

Nell’interesse del ricorrente si lamentano violazione di legge e carenze motivazionali

consacrata in verbali di fermo amministrativo;
la possibilità che i mezzi esaminati fossero privi delle caratteristiche minime ai fini
della revisione per ragioni sopravvenute rispetto alle verifiche compiute presso la
ditta del Ventura è non solo meramente ipotetica, ma financo sconfessata dai dati
testimoniali secondo cui più soggetti si erano rivolti a quella ditta dopo avere
appurato che i loro veicoli non avrebbero ottenuto altrove la revisione cui avevano
interesse (v. pag. 7 della motivazione della pronuncia oggetto di ricorso);
per pacifica giurisprudenza, «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai

dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato»
(Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Nel caso di specie,
la Corte territoriale ha pur implicitamente richiamato le argomentazioni del giudice
di primo grado, e va tenuto presente che i fattori indicati dalla difesa a sostegno
della meritevolezza delle attenuanti generiche da parte del Ventura, ribaditi nel
ricorso, risultavano comunque inconsistenti (vedi lo stato di incensuratezza, come
pure l’avere l’imputato bloccato la procedura di revisione quanto all’ultimo dei
veicoli indicati in rubrica, condotta da lui posta in essere nel marzo 2009 non già
per resipiscenza quanto perché consapevole dei contestuali accertamenti cui la
polizia giudiziaria aveva iniziato a dare corso).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa

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