Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37941 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37941 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da

PAGNOTTA Francesco Rocco, nato a Mileto il 24/03/1957,
SPINELLI Gianfranco, nato a Giussano il 1°/09/1936,
SPINELLI Graziano Cesarino, nato a Milano, il 9/07/1961,

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, in data 15 marzo 2011, nel procedimento n. 339/2010.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 19 aprile 2013, la relazione svolta dal

Data Udienza: 19/04/2013

consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, dott. Antonio Mura, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta al Pagnotta e a Spinelli
Gianfranco e la sua rideterminazione in anni 5 e mesi 7 di reclusione per il
Pagnotta e in anni 8 e mesi 4 per lo Spinelli; rigetto nel resto dei ricorsi dei
predetti imputati e rigetto del ricorso di Spinelli Graziano;
udite le conclusioni del difensore di Spinelli Gianfranco e Spinelli Graziano che ha
chiesto l’accoglimento dei ricorsi dei suoi assistiti;
rilevato che il difensore del Pagnotta non è comparso.

g 9f-

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 15 marzo 2011 la Corte di appello di Cagliari,
sezione distaccata di Sassari, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, giusta
sentenza di questa Corte di cassazione, sezione quinta, in data 17 febbraio 2010,
di parziale annullamento della sentenza della Corte di appello di Cagliari del 30

Graziano Cesarino e Collesei Luciano Giovanni dal reato loro ascritto al capo N)
(bancarotta impropria prevista e punita dall’art. 223 legge fallimentare), perché
il fatto non sussiste, e ha rideterminato le pene complessive inflitte agli imputati
per gli altri reati in materia fallimentare, loro ascritti, come segue i con riguardo
alle posizioni di attuale interesse: anni otto e mesi otto di reclusione per Spinelli
Gianfranco; anni cinque e mesi otto di reclusione per il Pagnotta; anni quattro e
mesi quattro di reclusione per Spinelli Graziano Cesarino.
Tali pene sono state inflitte agli imputati perché riconosciuti responsabili dei
reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, con riguardo a due
società: la “Gierre s.r.l.” (capi A, B e D -gli ultimi due costituenti un unico fatto di
bancarotta documentale-) e la “La Mongolfiera del Risparmio s.r.l.” (capi F e G);
la prima dichiarata fallita in data 8 marzo 1994 dopo che il suo complesso
aziendale era stato acquistato, con atto registrato il 13 settembre 1993, dalla
società “La Mongolfiera”; e quest’ultima dichiarata fallita in data 8 febbraio 1994.

2. Avverso la suddetta sentenza del 15 marzo 2011 hanno proposto distinti
ricorsi per cassazione, tramite i rispettivi difensori, Spinelli Gianfranco e Spinelli
Graziano Cesarino, rispettivamente padre e figlio, e Pagnotta Francesco Rocco.

3. I ricorsi dei due Spinelli hanno identico contenuto ed articolano due
motivi.
3.1. Con il primo motivo è dedotta la mancanza o la manifesta illogicità della
motivazione e l’erronea interpretazione della legge con riguardo alla negata
applicazione, all’esito del dibattimento, della diminuente del rito abbreviato con
violazione del principio di diritto affermato, al riguardo, nella sentenza di parziale
annullamento.
Nella pronuncia del 17 febbraio 2010 la quinta sezione di questa Corte, oltre
ad annullare la sentenza di appello in tema di bancarotta impropria, reato per il
quale erano stati condannati tutti gli imputati, aveva altresì annullato la
decisione, limitatamente alle posizioni di Spinelli Gianfranco e Spinelli Graziano, i
quali soltanto avevano richiesto il giudizio abbreviato nell’udienza preliminare del
2

gennaio 2009, ha assolto Spinelli Gianfranco, Pagnotta Francesco Rocco, Spinelli

12 febbraio 1997, senza potervi accedere a causa del diniego all’epoca rilevante
del pubblico ministero, per la carente motivazione del giudice di merito circa la
fondatezza del detto dissenso.
Ad avviso dei ricorrenti anche il giudice di rinvio avrebbe, sul tema, reso una
motivazione solo apparente e, perciò, analogamente censurabile, limitandosi a
richiamare, come il giudice della sentenza cassata, la complessità del

sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., e la ridefinizione delle imputazioni da parte
del pubblico ministero, peraltro relativa al solo coimputato Collesei, senza
discernere le specifiche posizioni dei ricorrenti, con riguardo alle quali il
compendio probatorio non sarebbe stato arricchito in modo decisivo
dall’istruzione dibattimentale, sicché le loro posizioni avrebbero potuto essere
definite allo stato degli atti in sede di giudizio abbreviato, ingiustificatamente
negato, con la conseguente riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 3,
cod. proc. pen.
Più radicalmente i ricorrenti osservano che, una volta richiesto nel vigore
della precedente normativa il giudizio abbreviato incondizionato, non passibile di
diniego da parte del pubblico ministero secondo la nuova disciplina, la riduzione
della pena sarebbe stata comunque loro dovuta, attesa l’immediata operatività
della nuova norma processuale più favorevole, senza la necessità di applicare
alcuna disposizione transitoria.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la mancanza o manifesta
illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della norma che vieta la
“reformatio in peius” della sentenza appellata dal solo imputato.
Il giudice di rinvio, pronunciando l’assoluzione degli imputati dal reato di
bancarotta impropria di cui al capo N), avrebbe escluso solo uno degli aumenti di
pena implicati dal detto reato, trascurando di considerare quanto affermato nella
pagina 83 della sentenza di primo grado, sul punto non modificata dalla sentenza
di appello parzialmente annullata, laddove al suddetto reato sarebbe stata
attribuita una duplice valenza accrescitiva della pena base, determinata con
riguardo alle due bancarotte fraudolente inerenti ai fallimenti della “Gierre s.r.l.”
e della “Mongolfiera del Risparmio s.r.l.”; la bancarotta impropria avrebbe
operato, infatti, come circostanza aggravante, ai sensi dell’art. 219 legge
fallimentare, della bancarotta fraudolenta apprezzata quale violazione più grave;
e come reato satellite, insieme alla bancarotta documentale, nel ritenuto delitto
continuato.
Illegittimamente, quindi, sarebbe stata calcolata una sola diminuzione di
pena, pari a mesi quattro per Spinelli Gianfranco e a mesi due per Spinelli
3

dibattimento per l’esame di nuovi testimoni e il riesame di alcuni già sentiti, ai

Graziano Cesarino, l’una e l’altra pertinenti alla sola quota di aumento della pena
base per il reato satellite di cui al capo N), oggetto di assoluzione.
Arbitrariamente, inoltre, e anche in violazione del divieto di riforma in danno
degli imputati appellanti, sarebbe stata determinata l’entità dell’aumento di pena
riferita all’insussistente delitto di bancarotta impropria, posto che il giudice di
merito non aveva specificato i singoli aumenti della pena base per il fatto più

carico di specificarli all’esito del doveroso esame dei parametri indicati nell’art.
133 cod. pen., limitandosi alla mera operazione aritmetica di divisione in parti
uguali dell’unico indifferenziato aumento per ciascuna violazione in
continuazione.

4.1.2. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato Pagnotta deduce
quattro censure, di cui la prima e la seconda analoghe a quelle formulate dai
coimputati Spinelli in tema di mancata considerazione del doppio aumento di
pena implicato dal reato (escluso) di bancarotta impropria, con la conseguente
illegittima eliminazione di una sola parte di esso, e di omessa motivazione del

quantum di pena riferibile al medesimo reato, in violazione del divieto di riforma
della sentenza in danno dell’imputato.
4.3. La terza censura lamenta, invece, la carenza di motivazione di un
ulteriore aumento di pena, applicato al Pagnotta, per la riconosciuta
continuazione tra i reati giudicati nel presente processo e quello giudicato in altro
processo a suo carico, definito con sentenza del pretore di Cagliari in data 17
dicembre 1998: la diminuzione della pena base determinata per i fatti giudicati
nell’attuale processo avrebbe dovuto implicare una rimodulazione riduttiva
dell’aumento per il reato separatamente giudicato, in riconosciuta continuazione
con i primi, ciò che non era avvenuto.
4.4. La quarta doglianza denuncia l’illogicità e l’erroneità della motivazione
della sentenza impugnata per il diniego delle circostanze attenuanti generiche sul
falso presupposto dei precedenti penali del Pagnotta (all’epoca della decisione di
primo grado condannato, in realtà, solo con la suddetta sentenza del pretore di
Cagliari in data 17 dicembre 1998), e omettendo del tutto di considerare le
risultanze di causa deponenti a favore del ruolo marginale e passivo del
ricorrente, mero prestanome, nei fallimenti delle due società, e del suo leale
comportamento extraprocessuale, poiché, resosi conto del dissesto, avrebbe
autonomamente predisposto la richiesta di fallimento, depositata in Tribunale, e
consegnato i libri contabili.

4
,

grave in relazione a ciascuno dei reati satelliti, né il giudice di rinvio si era fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Meritano accoglimento, nei limiti di seguito indicati, i ricorsi del Pagnotta
e di Spinelli Gianfranco; mentre va interamente respinto il ricorso di Spinelli
Graziano Cesarino.
1.1. Il primo motivo dei ricorsi proposti dai due imputati Spinelli, relativo

da loro richiesto all’udienza preliminare del 12 febbraio 1997 senza ottenere il
consenso del pubblico ministero, all’epoca necessario, essendo nelle more
sopravvenuta la nuova disciplina del giudizio abbreviato non più postulante il
detto consenso, è infondato.
La sentenza della quinta sezione di questa Corte di parziale annullamento
della sentenza della Corte di appello di Cagliari, in data 30/01/2009, ha rinviato
ad altro giudice di appello la sola motivazione in punto di giustificato dissenso del
pubblico ministero al giudizio abbreviato e conseguente applicazione della
riduzione della pena, escludendo implicitamente ma inequivocabilmente
l’illegittimità in radice di quel dissenso alla luce della sopravvenuta riforma del
giudizio abbreviato, in forza della legge 16/12/1999, n. 479.
Al riguardo va ricordato che l’art. 4-ter, comma 1, introdotto dalla legge
5/06/2000, n. 144, di conversione con modificazioni del di. 7/04/2000, n. 82,
prevede l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del
codice di procedura penale, come modificate o sostituite dalla legge n. 479 del
1999, cit., ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la
proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata
l’istruzione dibattimentale alla data dell’8 giugno 2000 di entrata in vigore della
medesima legge di conversione.
Nel caso in esame, è pacifico che il processo, dopo il negato accesso degli
imputati al giudizio abbreviato nell’udienza preliminare del 12 febbraio 1997 per
il dissenso espresso dal pubblico ministero, si è svolto in dibattimento, a partire
dall’udienza del 7 luglio 1998, secondo il rito ordinario.
Correttamente, dunque, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, mantenendosi nell’alveo delle questioni da riesaminare secondo la
sentenza di annullamento con rinvio emessa da questa Corte di cassazione, si è
limitata alla valutazione della giustificazione o meno del dissenso espresso dal
pubblico ministero alla decisione allo stato degli atti. E, contrariamente
all’assunto dei ricorrenti Spinelli, con motivazione adeguata e coerente, esente
da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto quel dissenso
giustificato dalla complessità dell’istruzione dibattimentale, assai lunga
5
e,

all’illegittima negazione del recupero della diminuente per il giudizio abbreviato,

articolata, con esercizio anche del potere integrativo di cui all’art. 507 cod. proc.
pen., per il numero di testimoni e consulenti tecnici esaminati, per la mole della
documentazione prodotta tale da postulare la ridefinizione dei capi di
imputazione da parte del pubblico ministero, nell’udienza del 19/11/2003, e il
successivo esame di nuovi testimoni non emersi nel corso delle indagini e il
riesame di quelli già escussi su nuove circostanze; con la precisazione, da parte

contestati a tutti gli imputati (e, quindi, anche ai due Spinelli), donde il
giustificato dissenso espresso dal pubblico ministero, nell’udienza preliminare del
12/02/1997, alla decidibilità del processo “allo stato degli atti” e il conseguente
rigetto del motivo di appello reclamante la riduzione della pena, ex art. 442 cod.
proc. pen., proposto dagli imputati Spinelli.
1.2. E’, invece, fondato il secondo motivo dei ricorsi di Spinelli Gianfranco e
Pagnotta Francesco, laddove censura l’omessa esclusione dell’aumento di pena
applicato ai predetti imputati per il reato di cui al capo N), ritenuto in
continuazione con la più grave violazione di bancarotta fraudolenta, sebbene il
giudice di rinvio abbia assolto gli stessi imputati dal reato sub N).
Preliminarmente va, però, rilevata l’infondatezza dell’ulteriore doglianza,
quoad poenam, espressa da tutti i ricorrenti in punto di omessa specificazione
dei singoli aumenti per i reati satelliti, a norma dell’art. 81, comma secondo,
cod. pen., in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale,
in tema di reato continuato, ai fini della determinazione della pena complessiva,
l’aumento per la continuazione operato sul reato più grave (e, quindi, sulla pena
base) può essere determinato anche in termini cumulativi, senza che sia
necessario indicare specificamente l’aumento di pena correlato a ciascun reato
satellite, non previsto dalla vigente normativa (Sez. 5, n. 7164 del 13/01/2011,
dep. 24/02/2011, De Felice, Rv. 249710; conformi: n. 8073 del 1987, Rv.
176363; n. 403 del 1990, Rv. 186230; n. 12540 del 1998, Rv. 212417; n. 47420
del 2004, Rv. 230492; n. 3100 del 2010, Rv. 245958; n. 32586 del 2010, Rv.
247978); con la precisazione che, quando il giudice di merito non abbia inteso
differenziare gli aumenti per i singoli reati satelliti, cumulativamente
determinando l’aumento di pena per tutte le violazioni riconosciute in
continuazione, è legittimo imputare, nel caso in cui sia necessario enucleare
l’incremento di pena per ogni singola violazione, la medesima quota di aumento
a ciascun reato satellite, suddividendo l’incremento complessivo per il numero
delle violazioni cui esso si riferisce; e tale suddivisione o distinzione può essere
fatta anche dalla Corte di cassazione allorché non risulti o non sia allegato un

6

del giudice del rinvio, che tale complessa attività istruttoria fu pertinente ai fatti

diverso grado di gravità dei vari fatti-reato satelliti (Sez. U, n. 1 del 26/02/1997,
dep. 27/06/1997, Mammolíti, Rv. 207940).
Ciò posto, dalla lettura dell’appellata sentenza di primo grado, emessa dal
Tribunale di Cagliari il 26 maggio 2004, risulta che al Pagnotta fu applicata la
pena finale di anni sei e mesi due di reclusione, così determinata: 5 anni (pena
base per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo F), aumentata di

di cui ai capi G) ed N), ancora aumentata di quattro mesi ad anni 5 e mesi 8, ex
art. 81 cod. pen., per il reato di cui al capo C), aumentata infine di quattro mesi,
ex art. 81 cod. pen., per i reati di cui ai capi A), B), D) ed N).
E’, dunque, evidente che per il capo N) è stato applicato un doppio aumento
di pena ai sensi sia dell’art. 219 legge fall., sia dell’art. 81, comma secondo, cod.
pen., da ritenersi di due mesi nel primo caso e di un mese nel secondo caso,
suddividendo in parti uguali l’aumento cumulativo di 4 mesi, ex art. 219 legge
fall., per i capi G) ed N) (dunque 2 mesi per ciascuno di essi), e quello sempre
cumulativo di 4 mesi per le quattro violazioni in continuazione, ex art. 81 cod.
pen., di cui ai capi A), B), D) ed N) (dunque 1 mese per ciascuna violazione
satellite).
Ne consegue che la pena rideterminata dal giudice del rinvio per il Pagnotta
in anni cinque e mesi otto di reclusione [pena complessiva di anni cinque e mesi
dieci in ragione della prescrizione, nelle more, del reato di cui al capo C)],
tenendo conto solo dell’aumento di due mesi, ai sensi dell’art. 219 legge fall.,
per il reato ascritto al capo N), oggetto di assoluzione, deve essere ulteriormente
ridotta di un mese per lo stesso reato di cui al capo N) riconosciuto in
continuazione col più grave delitto di cui al capo F), potendo a tanto provvedere
questa stessa Corte, in sede di annullamento della sentenza impugnata, sul
punto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
La pena finale corretta, da irrogare al Pagnotta, è, quindi, quella di anni
cinque e mesi sette di reclusione.
Analogo ricalcolo va fatto con riguardo alla posizione di Spinelli Gianfranco.
Dalla lettura dell’appellata sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di
Cagliari il 26 maggio 2004, risulta che a Spinelli Gianfranco fu applicata la pena
finale di anni dieci di reclusione, così determinata: 5 anni (pena base per il
delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo A); aumentata di un anno ad anni
6, ex art. 219 legge fall., per il concorso dei reati di cui ai capi B), D) ed N);
aumentata di un altro anno ad anni 7, ex art. 81 cod. pen., per il reato di cui al
capo C); ancora aumentata di un anno ad anni 8, ex art. 81 cod. pen., per i reati

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quattro mesi ad anni 5 e mesi 4, ex art. 219 legge fall., per il concorso dei reati

di cui ai capi F), G) ed N); infine aumentata di due anni ad anni 10 per altri reati
già giudicati con sentenza della Corte di appello di Milano del 6/12/1999.
E’, dunque, evidente che per il capo N) è stato applicato un doppio aumento
di pena ai sensi sia dell’art. 219 legge fall., sia dell’art. 81, comma secondo, cod.
pen., da ritenersi di quattro mesi nel primo caso e pure di quattro mesi nel
secondo caso, suddividendo in parti uguali l’aumento cumulativo di 12 mesi (un

ciascuno di essi), e quello sempre cumulativo di 12 mesi (un anno) per le tre
violazioni in continuazione, ex art. 81 cod. pen., di cui ai capi F), G) ed N)
(dunque 4 mesi per ciascuna violazione satellite).
Ne consegue che la pena rideterminata dal giudice del rinvio per Spinelli
Gianfranco in anni otto e mesi otto di reclusione [pena complessiva di anni nove
in ragione della prescrizione nelle more del reato di cui al capo C)], tenendo
conto solo dell’aumento di mesi quattro, ai sensi dell’art. 219 legge fall., per il
reato ascritto al capo N), oggetto di assoluzione, deve essere ulteriormente
ridotta di mesi quattro per lo stesso reato di cui al capo N) riconosciuto in
continuazione col più grave delitto di cui al capo A), potendo a tanto provvedere
questa stessa Corte, in sede di annullamento della sentenza impugnata, sul
punto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
La pena finale corretta, da irrogare a Spinelli Gianfranco, è, quindi, quella di
anni otto e mesi quattro di reclusione.

2. Risulta, invece, esattamente determinata la pena inflitta a Spinelli
Graziano Cesarino, perché quest’ultimo, come si evince dalla sentenza di primo
grado, sul punto non riformata, ha subito un solo aumento di pena, ex art. 81
cod. pen., per il capo N), dal quale, come gli altri imputati, è stato prosciolto.
Tale reato sub N) è stato, infatti, ritenuto in continuazione col più grave
delitto di concorso in bancarotta per distrazione insieme ai reati di cui ai capi M)
ed F): pena base = anni 3, aumentata ad anni 3 e mesi 6 per la continuazione e,
quindi, di mesi 2 per ciascuna delle tre violazioni in continuazione, con l’ulteriore
aumento di mesi 6 ad anni 4 per la continuazione col reato di cui al capo C)
(nelle more estinto per prescrizione) e, ancora, con aumento di un anno ad anni
5 per altri reati già giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Monza in data 7 marzo 1996.
Da tale pena, detratti i 6 mesi di aumento per il reato prescritto [capo C)] e
i 2 mesi di aumento per il reato di cui al capo N) in continuazione, risulta quella
finale di anni quattro e mesi quattro di reclusione correttamente applicata, in
sentenza, all’attuale ricorrente.
8

anno), ex art. 219 legge fall., per i capi B), D) ed N) (dunque 4 mesi per

Segue il rigetto del motivo di ricorso proposto da Spinelli Graziano Cesarino,
laddove denuncia un doppio aumento di pena per la violazione ascrittagli al capo
N), in realtà insussistente.

3. Gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal solo Pagnotta in tema di
trattamento sanzionatorio (omessa motivazione con riguardo all’aumento di pena

ricorrente, in proporzione della riduzione dell’altro aumento per la sua
assoluzione dal reato di cui al capo N, e difetto di motivazione in punto di diniego
delle circostanze attenuanti generiche), sono inammissibili perché estranei al
tema devoluto in sede di rinvio, attinente al solo reato di bancarotta impropria
(capo N), dal quale tutti gli imputati sono stati assolti, e alla carente motivazione
della negata diminuente per il rito abbreviato richiesto dai soli imputati Spinelli,
della quale il giudice di rinvio, con la congrua motivazione sopra indicata, ha
confermato l’esclusione.

4. Alla luce di tutto quanto precede, devono essere accolti, nei limiti della
rideterminazione della pena, con esclusione del doppio aumento di essa per il
reato di cui al capo N), i soli ricorsi del Pagnotta e di Spinelli Gianfranco, con
rigetto nel resto.
Il ricorso di Spinelli Graziano Cesarino va, invece, interamente respinto con
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’entità della
pena che determina in anni cinque e mesi sette di reclusione nei confronti di
Pagnotta Francesco Rocco e in anni otto e mesi quattro di reclusione nei
confronti di Spinelli Gianfranco.
Rigetta nel resto i ricorsi del Pagnotta e di Spinelli Gianfranco.
Rigetta il ricorso di Spinelli Graziano Cesarino che condanna al pagamento
delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 19 aprile 2013.

applicata per i reati già giudicati che avrebbe dovuto essere diminuito, secondo il

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