Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37940 del 20/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37940 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONDORELLI DANIELE nato il 09/02/1991 a CALTANISSETTA

avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO

Daniele Condorelli ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Trieste; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda vari reati contro il patrimonio. Il ricorrente lamenta di
non essere stato posto in condizione di chiedere riti alternativi o di rendere dichiarazioni a
propria difesa, essendo stato assistito da un avvocato che omise di partecipare alle udienze;

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
La prima doglianza è infatti generica, non essendo stato rappresentato se e perché
Pimputato trovò concreti impedimenti nella diretta partecipazione al processo che lo
riguardava, indipendentemente dalla valentia professionale di chi lo assisteva.
Va poi ricordato che «la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione
della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia, Rv
238851). Principi, questi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e
che debbono trovare applicazione anche a proposito dell’entità degli aumenti di pena
disposti ex art. 81 cpv. cod. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

inoltre deduce l’eccessività del trattamento sanzionatorio a lui inflitto.

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