Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3794 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3794 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STWANOVIC DANIEL, nato il 01/03/1996
avverso la sentenza n. 2862/2014 TRIBUNALE di FIRENZE, del 29/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 3/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FULVIO BALDI che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore Avv. VALENTINO NERBINI del Foro di
Firenze il quale si è riportato i motivi di ricorso chiedendone raccoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/5/2014 il Tribunale di Firenze applicava a Stojanovic
Daniel, imputato del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1,
n. 2) cod. pen., con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale (reato
commesso in Firenze il 28/5/2014), su richiesta dello stesso e con il consenso
del PM, operata la riduzione per il rito, la pena di un anno e sei mesi di
reclusione ed C 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo
del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
Con il primo deduce che illegittimamente è stata riconosciuta nei suoi

Data Udienza: 03/12/2014

confronti la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, essendo illegittimo
l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia presso
il Tribunale per i minorenni sia perché riferito a tale Duric Daniel, nome con il
quale non vi è certezza possa identificarsi esso ricorrente alla stregua di mero

alias, sia perché riguardante fatti reato che risalgono ad epoca in cui egli aveva
meno di 14 anni e non era, quindi, imputabile. Rileva che, peraltro, mai gli è
stato notificato il decreto con il quale, in data 6/2/2014, il Procuratore della
Repubblica per i minorenni di Venezia ha disposto la revoca del decreto di

Con il secondo lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche
nonostante la sua giovane età e il comportamento collaborativo, tradottosi anche
nella piena confessione resa in fase di convalida dell’arresto.
Con il terzo contesta la determinazione della pena, ritenuta eccessiva specie
in relazione alla contestata affermazione della recidiva.
Con il quarto, infine, si duole della mancata concessione della sospensione
condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è inammissibile anzitutto per difetto del requisito di
autosufficienza, non essendo prodotti gli atti da cui dovrebbero desumersi le
circostanze poste a fondamento della censura, né essendone specificamente
indicata la collocazione nel fascicolo.
La stessa inoltre è aspecifica, non essendo spiegate le ragioni per le quali
l’asserita illegittimità dell’ordine di carcerazione dovrebbe riverberarsi sulla
sussistenza della contestata e ritenuta recidiva reiterata aggravata.
La censura è invero fondata su asserzioni generiche e non supportate da
riferimenti a specifiche emergenze processuali in ipotesi non tenute presenti dal
giudice a quo: tali dovendo ritenersi sia la contestazione della corretta riferibilità
ad esso ricorrente dell’alias con cui egli verrebbe individuato nell’ordine di
carcerazione predetto, sia quella dell’erroneo riferimento a fatti asseritamente
risalenti ad epoca in cui egli aveva meno di 14 anni e non era quindi imputabile.

3. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.
Posto che la pena concordata non è illegale, il risultato finale del calcolo
risultando conforme ad una applicazione formalmente corretta dei criteri di
legge.
Per il resto la commisurazione della pena si sottrae alle censure svolte con
riferimento agli altri profili dedotti, riflettenti l’applicazione delle circostanze
2

sospensione dell’esecuzione della pena.

attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
Secondo il prevalente indirizzo di legittimità, infatti, il patto – nel quale si
sostanzia la richiesta di applicazione della pena concordata – esonera il giudice
dall’obbligo della motivazione sui punti non controversi della decisione, sicché
dalla sintetica valutazione del fatto operata in sentenza deve trarsi l’implicita
globale valutazione della sua gravità e della congruità delle pane, della quale non
è più consentito alle parti dolersi.
Queste invero, una volta intervenuti l’accordo e la ratifica motivata, non

questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella
transazione. Non possono censurare i provvedimenti da essi sollecitati, se
rispettosi del principio di legalità e, quindi, revocare il consenso prestato, con la
surrettizia prospettazione del vizio di motivazione, dovendo sindacare,
specificamente, la statuizione ed eventualmente denunziare l’errore di
qualificazione giuridica, sulla base degli atti richiamati dalla sentenza.

4.

È infine manifestamente infondato il quarto motivo, strettamente

connesso al primo, posto che la recidiva reiterata aggravata esclude di per sé la
concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 656,
comma 9, lett. c, cod. proc. pen.).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del
13/06/2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte

abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata – avuto riguardo al
grado di colpa ravvisabile – come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/12/2014.

possono più recedere dall’irretrattabile patteggiamento e non possono proporre

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