Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37936 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37936 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORVILLO CANDIDA nato il 05/03/1974 a SORRENTO

avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

I.

FATTO E DIRITTO

I difensori di Candida Morvillo ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, emessa nei
confronti della loro assistita dalla Corte di appello di Brescia; l’imputata, direttrice del
settimanale “Novella 2000”, risulta essere stata condannata a pena ritenuta di giustizia
per un delitto di diffamazione. Secondo l’ipotesi accusatoria, ella aveva pubblicato sulla
rivista anzidetta un articolo corredato di foto, richiamato anche in copertina, dedicato al

colto su una spiaggia nel gesto di baciare e toccare nelle parti intime una ragazza,
mentre accanto la sua fidanzata dormiva – avesse un “menage a tre”: la ragazza in
questione, tuttavia, era la sorella tredicenne dello Stendardo, circostanza segnalata
come riferita dal diretto interessato ma posta in dubbio nel corpo dell’articolo.
Nell’interesse della ricorrente si lamentano la violazione dell’art. 57 cod. pen., in
relazione all’art. 595 dello stesso codice, per essere stata affermata la responsabilità
colposa del direttore del periodico in difetto dei necessari presupposti (non si
comprenderebbe, in particolare, quale diversa condotta avrebbe dovuto assumere la
Morvillo, stante il carattere dubbio dei comportamenti ritratti nelle immagini, p.er evitare
a”ddebiti di colpa). La difesa deduce altresì carenze motivazionali della pronuncia,
laddove si afferma che il tenore dell’articolo avrebbe adombrato – contrariamente al
testo del medesimo – l’esistenza di un rapporto incestuoso del calciatore con la minore.
Si invoca infine la violazione dell’art. 82 cod. proc. pen., giacché il difensore delle parti
civili depositò conclusioni soltanto per Guglielmo Stendardo e non anche per la sorella.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei
motivi di doglianza. Oltre ad investire profili di merito, di cui non può intendersi
conséntita una ulteriore disamina da parte del giudice di legittimità, le censure mosse
dalla difesa non tengono conto:
– che l’addebito mosso alla Morvillo non appare rubricato

ex art. 57 cod. pen.,

essendo stata ascritta invece all’imputata una condotta di dolosa volontà di
rappresentazione di fatti lesivi della reputazione dei protagonisti dell’articolo e
degli scatti fotografici pubblicati;
che il richiamo alla suddetta norma viene operato dalla Corte territoriale sotto il
profilo dell’omesso controllo del direttore responsabile su fatti di agevole e
immediato riscontro (il rapporto di parentela fra i soggetti menzionati);
del tono manifestamente allusivo dell’articolo medesimo, non firmato, proprio
laddove mira a confermare un contesto di “triangolo amoroso” escludendo che
simili gesti di affettività potessero intervenire tra fratelli (“ma da quando in qua le
sorelle si baciano sulla bocca?”);
– dei rilievi dei giudici di merito, secondo cui da nessuna delle foto suddette
emergevano realmente baci sulla bocca, né toccamenti sul seno (maliziosamente

calciatore Guglielmo Stendardo, ingenerando nei lettori la convinzione che lo sportivo –

ipotizzati sulla scorta di inquadrature equivoche);
che il giudice di primo grado non aveva affatto sostenuto l’inidoneità del pezzo a
suscitare scandalo nella cerchia di conoscenti della famiglia Stendardo, cui era
certamente nota l’identità della ragazza baciata (la frase “una volta che era noto …
che erano fratello e sorella, ogni scandalo finiva”, riportata nell’odierno ricorso,
non esprime il pensiero del giudicante, ma costituisce un passo dell’istruttoria
dibattimentale);
– dell’esistenza di una distinta e separata nota di formulazione delle conclusioni per

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

Il Consigliere estensore
olo Micheli

Il Presidente
Stenrat

la parte civile Tiziana Stendardo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA