Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37934 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37934 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARINAT ABDENNAJI nato il 01/03/1976

avverso la sentenza del 20/12/2016 del TRIBUNALE di VERONA
dato avviso aile parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

.

FATTO E DIRITTO
Abdennaji Arinat ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa (anche) nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Verona
(con riguardo a un addebito di concorso in tentato furto aggravato). L’imputato deduce
inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., per non avere il giudice di merito evidenziato
le ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento ih sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale’ ha operato un
pur generico richiamo ad atti processuali (denuncia, verbale di arresto e indagini svolte);
in tal modo, appare ampiamente soddisfatto lo standard motivazionale per tale genere di
decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo
all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
éscluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche
disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

o Micheli
,
•//(/

t

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA