Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37931 del 20/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37931 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAITI DAVIDE nato il 22/11/1972 a NAPOLI
avverso la sentenza del 25/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 20/02/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Davide Staiti ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei
confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Napoli; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di tentato furto aggravato. La difesa
lamenta violazione della legge penale, per non essere state concesse al ricorrente le attenuanti
generiche in regime di prevalenza sulle circostanze di segno contrario, nonché omessa
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, «la graduazione della pena, anche
rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia, Rv 238851). Più specificamente, in punto di giudizio di bilanciamento, le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che le relative statuizioni, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
Sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della
pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo).
Va altresì rilevato che la censura afferente la prospettata esclusione della recidiva
risulta proposta per la prima volta solo con l’odierno ricorso: con i motivi di appello
avverso la decisione del Tribunale di Napoli, infatti, si era invocato il riconoscimento
dell’ipotesi tentata (doglianza accolta dalla Corte territoriale) e sollecitato genericamente
un trattamento sanzionatorio più equo.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in – quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
‘motivazione sulla disapplicazione della recidiva contestatagli, avente carattere facoltativo.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
lo Micheli
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