Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37931 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 37931 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STAITI DAVIDE nato il 22/11/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 25/02/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 20/02/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Davide Staiti ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei
confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Napoli; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di tentato furto aggravato. La difesa
lamenta violazione della legge penale, per non essere state concesse al ricorrente le attenuanti
generiche in regime di prevalenza sulle circostanze di segno contrario, nonché omessa

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, «la graduazione della pena, anche
rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia, Rv 238851). Più specificamente, in punto di giudizio di bilanciamento, le Sezioni
Unite di questa Corte hanno affermato che le relative statuizioni, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
Sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della
pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo).
Va altresì rilevato che la censura afferente la prospettata esclusione della recidiva
risulta proposta per la prima volta solo con l’odierno ricorso: con i motivi di appello
avverso la decisione del Tribunale di Napoli, infatti, si era invocato il riconoscimento
dell’ipotesi tentata (doglianza accolta dalla Corte territoriale) e sollecitato genericamente
un trattamento sanzionatorio più equo.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in – quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

‘motivazione sulla disapplicazione della recidiva contestatagli, avente carattere facoltativo.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/02/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

lo Micheli

ammomen…~.

SIgaria41,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA