Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3793 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3793 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA
nei confronti di:
VADALÀ PIETRO, nato il 18/01/1962
avverso la sentenza n. 1953/2013 TRIBUNALE dì MESSINA, del 26/11/2003;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 3/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FULVIO BALDI che ha
concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento
sanzionatorio.

Fatto e diritto

1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Messina ricorre
avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale della stessa città ha
condannato Pietro Vadalà alla pena di C 1.000,00 di ammenda per il reato p. e p.
dall’art. 116, comma 13, cod. strada per aver guidato il veicolo Iveco Daily tg.
MI IX4002 senza essere munito di patente di guida, in quanto revocata il
1/6/2011.
Deduce che il giudice ha errato nell’irrogare la pena, dal momento che per il
reato predetto è prevista la pena edittale minima di C 2.257,00.

1

Data Udienza: 03/12/2014

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
A norma dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel testo vigente alla data del
fatto, «chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente

patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa
sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o
non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici».
La pena in concreto irrogata si pone, dunque, evidentemente al di sotto del

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto annullata
limitatamente alla determinazione della pena.
Ai sensi dell’art. 620, comma 1 lett. 0, cod. proc. pen. alla necessaria
emenda può provvedersi in questa sede, nei sensi di cui in dispositivo, essendo
evidente l’intenzione del giudice di merito di applicare il minimo della pena e
dovendosi pertanto esclusivamente commisurarne l’entità nella corrispondente
misura legale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla
determinazione della pena, pena che ridetermina in C 2257,00 di ammenda.
Così deciso il 3/12/2014

limite minimo edittale.

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