Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37929 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37929 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO RUSSO NICOLA nato a FOGGIA il 17/07/1984

avverso la sentenza del 05/12/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 05/12/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE, in data 20/12/2016, nei confronti di LO
RUSSO NICOLA confermava la condanna in relazione al reato di cui ali’ art. 628 CP (più grave) ed
altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, negate con ragionamento contraddittorio in presenza di buon comportamento
processuale e ravvedimento, come dimostrato dalla avvenuta disintossicazione dalla
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, con
particolare riferimento all’aumento di pena per la continuazione.
Il ricorso è inammissibile.
Primo motivo: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da
motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez.
6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609
del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel
caso di specie la Corte territoriale, dopo aver in concreto disapplìcato la recidiva, ha ritenuto di
apprezzare in tal senso le positività del caso, concludendo poi per il diniego delle generiche sul
rilievo che non sussistessero ulteriori elementi favorevoli alla concessione del beneficio in parola.
Ragionamento effettivo e legittimo, dunque insindacabile nella presente sede.
Secondo motivo: la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli
artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014,
Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti
per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come
pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,
Denaro, Rv. 245596). Nel caso di specie la pena base è al minimo e assai contenuto l’aumento per
continuazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

tossicodipendenza;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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