Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37928 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37928 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATANZARO ANTONINO nato a PALERMO il 28/03/1992

avverso la sentenza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 21/09/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE

di PALERMO, in data 27/10/2016, nei

confronti di CATANZARO ANTONINO in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche;
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione della recidiva;

all’art. 63 comma 4 CP per il doppio aumento applicato in relazione alle circostanze aggravanti ad
effetto speciale.

Il ricorso è inammissibile.
I primi die motivi sono assolutamente generici; tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche
quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto
l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche
quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il primi due
motivi sono privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di
una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi
che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di
individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Infatti, quanto al motivo sulla responsabilità, non si specificano le ragioni per le quali l’esito del
giudizio sarebbe dovuto essere differente; quanto al motivo sulle generiche, neppure si indicano le
ragioni per le quali avrebbero dovuto essere concesse.
Il motivo sulla recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale offerto ampia e
logica motivazione al riguardo, insindacabile in questa sede (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Anche il motivo relativo alla disciplina dell’art. 63 comma 4 CP è manifestamente infondato; come
ben spiegato dalla Corte territoriale, la pena è stata determinata partendo da quella prevista per
l’art. 628 comma 1 CP (non nel minimo), con applicazione poi dell’aggravante ad effetto speciale
(la recidiva ex art. 99 comma 4 CP) e, infine, dell’aumento consentito del terzo ex art. 63 comma 4
CP.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rispetto dei limiti di cui

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