Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37925 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37925 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REINHART MICHELE nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 16/03/1983

avverso la sentenza del 03/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 03/11/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 28/11/2014, nei confronti
di REINHART MICHELE in relazione al reato di cui all art. 707 CP .
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, dal momento che l’oggetto
da egli portato (una pinza) non potrebbe intendersi come arnese atto allo scasso; né ricorre alcuna
altra circostanza idonea a fondare la convinzione che l’imputato fosse intento a commettere reati.
Il motivo è inammissibile; la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di
pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che
l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o
comunque non corretto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc.

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