Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37922 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37922 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORMA GIOVANNI nato a OZIERI il 12/09/1989

avverso la sentenza del 04/07/2017 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, con sentenza in data 04/07/2017, confermava la
condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NUORO, in data
26/09/2013, nei confronti di FORMA GIOVANNI in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP (più
grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato rispetto al reato dì rapina,
difettando l’elemento della violenza rivolta verso le persone offese , nonché rispetto al sequestro di
persona, non essendosi verificata alcuna privazione della libertà personale, ma solo il trattenimento

Il motivo è inammissibile perché generico e reìterativo dì censure già adeguatamente disattese in
grado di appello (cfr. pagg. 9-12); infatti, lo stesso è fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi così gli argomenti
considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez.
4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Invero, quanto al profilo della violenza
o minaccia, si fa riferimento al contesto complessivo e ad una pluralità di condotte sicuramente
integratrici (immobilizzare la Galante, impedire la chiamata ai Carabinieri, minacciare il compagno,
impedire allontanamenti dal locale); quanto al sequestro di persona, adeguata è la motivazione in
tema di privazione della libertà delle vittime.
Né risulta formulata, nei gradi di merito, la questione dell’assorbimento del reato di sequestro di
persona in quello di rapina con la conseguenza che, trattandosi di aspetto implicante valutazioni del
fatto, detto profilo non può neppure essere esaminato nella presente sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

dell’imputato nel locale gestito dalle vittime.

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