Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37916 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37916 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PADOIN FABIO nato a PIEVE DI SOLIGO il 10/09/1969

avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA

dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 07/03/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TREVISO, in data 22/12/2009, nei confronti di
PADOIN FABIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla denegata concessione dell’ipotesi di ricettazione di cui all’art.
648 cpv CP.
Il motivo è inammissibile perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Nella fattispecie la Corte territoriale ha adeguatamente e logicamente giustificato il diniego della
attenuante in parola sul rilievo della varietà e numero di beni , provenienti da diversi furti. Con tale
specifica motivazione il ricorrente non si confronta e comunque non contesta adeguatamente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non

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