Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37913 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37913 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
KANE LAHATE nato il 01/10/1994
avverso la sentenza del 22/11/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di BRESCIA, con sentenza in data 22/11/2017, applicava nei confronti di PG la pena
concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648, comma 2
CP.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia
deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla
erronea qualificazione del fatto di ricettazione come ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. CP, non
ricorrendone i presupposti (trattandosi di fatto relativo ad oltre 200 paia di scarpe sportive).
Il motivo è inammissibile. Invero, secondo condivisa giurisprudenza (Sez. 6, n. 15009 del
deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di
errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un
accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti
margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull’osservanza della previsione
contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente
sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel
ricorso.
Nel caso di specie è evidente che dalla sentenza non emergano elementi che impongano di
escludere a priori la tenuità del fatto, sicchè inammissibile risulta il ricorso.
Trattandosi di procedimento promosso dal PM, è esclusa la condanna al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 06/07/2018
27/11/2012, Rv. 254865), in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione