Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37911 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37911 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMOROSO ANTONIO nato a NAPOLI il 21/11/1937

avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/11/2016, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 20/07/2012, nei confronti
di AMOROSO ANTONIO in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) e di quello di cui
all’art. 474 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato; invero, non sussistendo il
reato di cui all’art. 474 CP per la evidenza della contraffazione, neppure ricorre il reato presupposto
su cui fondare un addebito ex art. 648 CP.
qualificazione giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità
(da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013 – 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il
delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio
contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato
che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione
dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni
distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la
cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato
impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da
escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n.
12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di
commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le
quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa
volontà espressa o implicita del legislatore.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

Il motivo è inammissibile; la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto alla

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