Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37910 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37910 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASCA LUIGI nato a NAPOLI il 08/07/1967
avverso la sentenza del 26/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 26/09/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 20/04/2011, nei confronti di PASCA LUIGI
confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella fattispecie la Corte territoriale ha legittimamente
valorizzato, ai fini del diniego, i precedenti penali.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018