Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3791 del 17/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3791 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Cicutta Orazio n. il 10/4/1967
avverso la sentenza n. 1433/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Trieste il 16/1/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 17/10/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. O. Cedrangolo, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 17/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 16/1/2014, la Corte d’appello di Trieste ha
integralmente confermato la sentenza in data 21/12/2011 con la quale il
Tribunale di Udine ha condannato Graziano Cicutta alla pena di tre mesi di
reclusione ed euro 200,00 di multa, in relazione ai reati di tentato furto in
abitazione e di possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o sforzare
serrature, commessi, in continuazione tra loro, in Tavagnacco, il 21/10/2009.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge, per avere la corte territoriale ritenuto sussistenti gli estremi
del tentativo di furto all’interno dell’abitazione della persona offesa, nonostante
l’assenza, a carico dell’imputato, di qualsivoglia indice probatorio idoneo ad
attestare in modo inequivoco l’effettiva intenzione dello stesso – pur còlto
all’interno di detta abitazione – di commettere un furto.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge del
vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel ritenere
consumato il reato di cui all’art. 707 c.p., nonostante l’irriconducibilità, degli
oggetti trovati in possesso dell’imputato, alla categoria degli strumenti idonei ad
aprire o sforzare serrature, nella specie neppure rinvenuti addosso allo stesso in
occasione della relativa sorpresa all’interno dell’appartamento della persona
offesa.

2.3. Con il terzo motivo, l’imputato censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale
erroneamente escluso la possibilità della prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche sulla recidiva contestata, e per avere negato la sostituzione della pena
detentiva con quella pecuniaria nella misura corrispondente, sulla base della
illegittima considerazione dei precedenti dell’imputato, già valorizzati ai fini della
recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito appare immune dai
vizi logico-giuridici denunciati dal ricorrente, avendo la corte territoriale concluso
per l’interpretazione del comportamento dell’imputato nel senso dell’effettiva
sussistenza del delitto di tentato furto in abitazione, sulla base di una
2

ricorso per cassazione l’imputato sulla base di tre motivi di impugnazione.

motivazione pienamente lineare sul piano dell’argomentazione e del tutto
coerente sotto il profilo della connessione significativa degli elementi indiziari
acquisiti al processo.
In particolare, deve ritenersi corretto, sul piano logico, il riscontro della
volontà furtiva dell’imputato desunta dalla circostanza dell’essersi il Cicutta
inoltrato, al fine di fare ingresso nell’abitazione della persona offesa, per un
viottolo cieco della lunghezza di oltre 50 metri, e dell’avere lo stesso dovuto
aprire ben tre porte (il cancello carraio, la porta della veranda e quella

spiegazione circa gli asseriti motivi di ‘curiosità’ che lo avrebbero in ipotesi spinto
al compimento di tale percorso, né alcuna spiegazione alternativa attendibile in
relazione all’introduzione nell’altrui abitazione.
Del pari privo di fondamento deve ritenersi il secondo motivo di ricorso
sollevato dall’imputato (con riguardo alla pretesa irriconducibilità, degli oggetti
trovati in possesso dell’imputato, alla categoria degli strumenti idonei ad aprire o
sforzare serrature), essendosi la corte territoriale sul punto correttamente
uniformata al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai
sensi del quale, in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli,
l’espressione “strumenti atti ad aprire o forzare le serrature”, contenuta nell’art.
707 cod. pen., deve essere intesa nella sua accezione più ampia ed
incondizionata, sì da farvi rientrare tutti gli arnesi idonei di per sé ad aprire le
serrature ed altri analoghi congegni dotati di attitudine potenziale ad operare
sulle medesime (Sez. 2, Sentenza n. 48172 del 28/09/2012, Rv. 253900; cfr.
altresì Sez. 2, Sentenza n. 2362 del 13/11/1986 (dep. 1987), Rv. 175205).
Nel caso di specie, sulla base di una valutazione di fatto correttamente
giustificata in termini di coerenza logica e congruità argomentativa (come tale
incensurabile in questa sede di legittimità), la corte territoriale ha ascritto una
piena idoneità, in relazione alla destinazione all’apertura o alla forzatura di
serrature, al congiunto possesso, da parte dell’imputato, di una pinza, di una
tenaglia nonché di chiavi inglesi e a pappagallo, tenuto altresì conto della
circostanza che il Cicutta (in possesso dei requisiti soggettivi di cui al primo
comma dell’art. 707 cit.) non è mai stato minimamente capace di fornire, in
tutto il corso del procedimento, alcuna giustificazione attendibile in ordine alla
disponibilità di una simile attrezzatura, di per sé irriconducibile allo svolgimento
di alcuna presumibile attività lavorativa, né alle esigenze di manutenzione
meccanica del ciclomotore all’interno del quale erano conservati (siccome
eccedenti la normale dotazione di tali mezzi).
Quanto al mancato rinvenimento, sulla persona dell’imputato, di tali attrezzi
in occasione della relativa sorpresa all’interno dell’appartamento della persona
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dell’abitazione) prima di accedere all’interno, senza aver saputo fornire alcuna

offesa, del tutto coerentemente la corte d’appello ne ha tratto la logica
conclusione della scelta dell’imputato di non farvi uso nella circostanza
contingente, senza con questo escludere l’illiceità dell’illecito possesso accertato.
Con riguardo, infine, alla mancata prevalenza accordata alle circostanze
attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata, osserva il collegio come la
corte territoriale (lungi dall’escluderne la praticabìlità in linea di principio) risulta
averne correttamente e logicamente giustificate le ragioni, correlando il giudizio
espresso alla varietà dei precedenti penali, anche specifici, dell’imputato, tali da

attività criminale; allo stesso modo, deve ritenersi adeguatamente giustificato,
ad opera del giudice d’appello, il diniego della sostituzione della pena detentiva
con quella pecuniaria d’importo corrispondente, avendo la corte territoriale
valorizzato (non solo i precedenti penali del Cicutta, nella specie correttamente
richiamati a fini diversi da quelli già considerati ai fini del bilanciamento delle
circostanze, bensì anche) della personalità dell’imputato, come peraltro
desumibile dalla stessa sperimentata inefficacia delle ben cinque analoghe
sostituzioni precedentemente accordate in suo favore, espressive di una
inequivoca proclività a delinquere dello stesso, rispetto al quale la medesima
corte d’appello ha dunque formulato la propria prognosi negativa di
reinserimento sociale, sulla base di una motivazione in sé dotata di intrinseca
coerenza e logica linearità.

4. Al riscontro dell’integrale infondatezza di tutti i motivi d’impugnazione
proposti dall’imputato segue il rigetto del relativo ricorso e la condanna dello
stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2014.

rivelare la chiara inclinazione dello stesso a vivere dei proventi della propria

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