Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3791 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3791 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLEGRO FABIO N. IL 13/04/1964
avverso l’ordinanza n. 233/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
te.t.te/sentite le conclusioni del PG Dott. “Vi.”(.._
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Data Udienza: 07/11/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con
ordinanza del 17 maggio 2013, dichiarava inammissibili gli appelli
proposti da Allegro Fabio avverso l’ordinanza con la quale il
Tribunale di Napoli, in data 24.12.2012, aveva rigettato la richiesta
di revoca della misura cautelare in carcere emessa dal GIP in data 9
febbraio 2011.
A sostegno della decisione il giudice territoriale, preso atto delle
ragioni difensive per le quali si sosteneva che nella fattispecie era
stato violato il principio di specialità di cui all’art. 26 L. 69/2005 ed
in particolare i limiti connessi al MAE emesso il 13.7.2010 dalla
Corte di appello di Napoli a carico del ricorrente nell’ambito del
procedimento penale n. 12234/94 R.G., osservava: nell’ambito del
procedimento appena indicato l’Allegro era imputato del reato di
cui all’art. 416-bis c.p., commesso fino al 31.12.2000, per il quale
risultava emesso titolo cautelare il 27.5.2010 all’esito della
condanna inflitta dal giudice di prime cure; in data 23.9.2010
l’Allegro veniva estradato dalla Spagna e condotto in carcere; in
data 8.2.2011 la corte distrettuale pronunciava sentenza, divenuta
poi irrevocabile, di condanna alla pena di anni tre di reclusione in
riforma della pena inflitta in prime cure; l’ordinanza cautelare del
GIP in data 9.2.2011 risulta adottata per il reato associativo con
condotta contestata dal 1.1.2001 e perdurante, nonché per i reati di
cui agli artt. 73 e 74 dpr 309/1990, fatti per i quali l’Allegro è stato
rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Napoli ove il processo è
allo stato pendente; su queste premesse il difensori hanno chiesto la
revoca della ordinanza di custodia cautelare del 9.2.2011 perché
interamente espiata la pena relativa alla condanna passata in
giudicato (nel cui ambito era stato chiesto il MAE) e perché violato
il principio di specialità connesso a detto mandato; l’ordinanza
cautelare detta (quella del 9.2.2011) riguarda fatti antecedenti e
successivi a quelli per i quali vi era stata la consegna dell’Allegro
da parte delle autorità spagnole; per essi l’autorità giudiziaria
spagnola ha emesso provvedimento di estensione del Mae; siffatta
circostanza priva di rilievo le censure difensive in applicazione
della lezione interpretativa sul punto del giudice di legittimità,
giacchè ciò che non era compreso nel primo MAE risulta accettato
dall’autorità spagnola in esito soltanto al secondo MAE.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento
l’interessato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo
1

interesse denuncia violazione degli artt. 127 e 310 c.p.p., violazione
dell’art. 26 e 32 L. 69/2005 e difetto di motivazione su tali punti.
A sostegno dell’impugnazione la difesa ricorrente osserva ed
argomenta: il 9.2.2011 il GIP del Tribunale di Napoli emetteva
ordinanza di custodia cautelare a carico del ricorrente per i reati di
cui agli artt. 416-bis c.p., 73 e 74 dpr 309/1990; in quel momento il
ricorrente risultava già detenuto in forza di titolo cautelare diverso,
emesso il 27.5.2010 dalla Corte di appello di Napoli per il quale la
corte stessa aveva disposto MAE il 13.7.2010; quest’ultimo
processo terminava con la condanna dell’Allegro alla pena di anni
tre di reclusione, pena al momento interamente espiata; l’imputato,
anzicchè essere liberato, rimaneva in stato di detenzione per
l’ordinanza GIP del 9.2.2011, emessa per reati estranei al MAE e ad
esso antecedenti; ciò rende illegittima la detenzione dell’Allegro
dappoichè violato il principio di cui all’art. 26 L. 69/2005; ciò che è
legittimo ai sensi di legge nelle condizioni date è la sottoposizione a
processo dell’estradato per reati diversi da quelli oggetto del MAE,
ma senza poi provvedere alla privazione della sua libertà né prima
né dopo la sentenza eventuale di condanna; tanto stabilisce l’art. 27,
par. 2 lett. c) della Decisione Quadro 2002/584/GAI e tanto ha
confermato la stessa Corte di giustizia il 1°.12.2008 nel
procedimento Leymann-Pustarov; l’interpretazione della Corte di
giustizia deve ritenersi vincolante per il giudice nazionale; il
legislatore nazionale aveva già previsto ipotesi simili a quelle in
esame confermando il principio di specialità all’art. 721 c.p.p.; nel
caso in esame l’ordinanza del 9.2.2011 è stata resa in palese ed
evidente violazione del principio di specialità né la estensione del
MAE può sanare siffatta violazione e, con essa, la illegittimità della
ordinanza detta, giacchè la richiesta di estensione è stata avanzata
successivamente alla richiesta di revoca ed alla stessa ordinanza di
rigetto di tale richiesta (del 24.12.2012); il Tribunale del riesame
pertanto illegittimamente ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., avverso il rigetto della istanza
di revoca dell’ordinanza del GIP, posto che la violazione del
principio di specialità risaliva a due anni prima; l’ordinanza del
9.2.2011 del GIP è anteriore alla consegna dell’Allegro da parte
delle autorità spagnole, consegna avvenuta il 23.9.2010 in relazione
all’ordinanza cautelare del 27.5.2010 relativa a reati del tutto
diversi ed anteriori.
3. Il ricorso non è fondato.

Appare utile ed opportuno sintetizzare con precisione i fatti di
causa.
2

Il ricorrente, in seguito a rituale MAE, è stato consegnato il
23.9.2010 dalle autorità spagnole al nostro Paese al fine di essere
processato per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., commesso fino al
31.12.2000, reato per il quale, in stato di detenzione, è stato poi
condannato, con sentenza del dì 8.2.2011, alla pena di anni tre di
reclusione, interamente espiata al momento di tale decisione; in data
9.2.2011 il ricorrente è stato sottoposto a nuova misura cautelare in
carcere per un diverso reato per il quale è stata chiesta l’estensione
dell’originario MAE, estensione concretizzatasi il 13.2.2013.
Tanto premesso, osserva la Corte che il principio di specialità, già
sancito dall’art. 14 comma 1 della Convenzione Europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con L. 30 gennaio
1963, n. 300, e previsto dall’art. 721 c.p.p., è stato ribadito dalla L.
22 aprile 2005, n. 69, art. 32, recante “Disposizioni per conformare
il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto Europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri”. In forza di tale disciplina
“la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del
principio di specialità, con le eccezioni previste, relative alla
procedura di consegna passiva, dall’art. 26” ed è cioè sempre
subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e
diverso da quello per cui è stata concessa, la persona non venga
sottoposta ad un procedimento penale, nè privata della sua libertà in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, nè altrimenti
assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, salvo
che il ricercato non abbia rinunciato a beneficiare del principio di
specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna
ovvero lo stato membro richieda di assoggettare la persona ad un
diverso provvedimento coercitivo della libertà e lo stato estero
conceda l’assenso.
La interpretazione di tale principio è stata sempre nel senso che il
principio di specialità opera anche in fase esecutiva ed impedisce
che l’estradato, in mancanza o in attesa dell’estradizione suppletiva,
sia sottoposto a limitazione della libertà, per effetto, ad esempio, del
cumulo di una sentenza resa per fatti diversi da quelli per cui è stata
concessa la estradizione (v. Cass. 18.9.1997, Riccucci; Cass.
4.10.1993, Lauro; Cass. 28.2.2006 n. 9145, rv. 233943) o
comunque di qualsiasi provvedimento successivo, che renda
eseguibile una sentenza.
Orbene, nel caso in esame è di tutta evidenza che nel biennio

3

Trasmessa copia ex art. 23
n . 332
n. 1 ter L.
Roma, lì
decorso dal 9.22.2011, data di emissione della nuova misura
cautelare, al 13.2.2013, data di emissione del MAE in estensione da
parte delle autorità spagnole a copertura della nuova misura, il
ricorrente ha subito la violazione del principio di specialità dettato
dall’art. 32 L. 22.4.2005, n. 69, ma è di altrettanta evidenza che,
successivamente a tale data e cioè da quella in cui il MAE in
estensione è stato concesso, la privazione dello stato di libertà in
forza del titolo emesso il 9.2.2011 è del tutta legittima e non più in
contrasto col citato principio.
Né può consentirsi che il titolo cautelare subisca allo stato
l’annullamento difensivamente invocato, dappoichè non può farsi
valere il vizio denunciato ora per allora, giacchè venuta meno
l’attualità del vizio medesimo. Salva, naturalmente, la valutazione
in altre sedi della specificità della vicenda e della violazione del
principio di specialità per cui è causa subita, in passato, dal
ricorrente.
P. T. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della
cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, addì 7 novembre 2013
Il cons. est.
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2014
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