Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37909 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37909 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IACOB NICOLAE ELVIS nato il 18/10/1995

avverso la sentenza del 28/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 28/06/2017, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 25/11/2016, nei confronti di
IACOB NICOLAE ELVIS in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP (più grave) ed altro.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse
e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,

come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare

le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente

dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.

216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.

230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente

corretta, il ricorrente non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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