Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37908 del 06/07/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37908 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABOULFADL SALAHEDDINE nato il 04/03/1997
avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
Data Udienza: 06/07/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 19/01/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 05/07/2016, nei confronti di
ABOULFADL SALAHEDDINE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più
grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla entità della pena inflitta all’imputato, non contenuta nel minimo.
Il motivo è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero,
la Corte territoriale ha considerato ognuno degli elementi addotti dalla difesa, giungendo a fissare
una pena prossima ai minimi edittali.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 06/07/2018