Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37907 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37907 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALLETTI PIO nato a TORRE DEL GRECO il 21/01/1966

avverso la sentenza del 03/05/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 03/05/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di PORTICI, in data 04/05/2011, nei confronti di
VALLETTI PIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP mentre dichiarava
l’intervenuta prescrizione della violazione dell’art. 474 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato; in particolare, essendo
stato distrutto il materiale oggetto di falsificazione in violazione del disposto degli artt. 262 CPP e
83 disp.att. CPP, senza avviso al difensore e senza facoltà di partecipare all’atto, o di nominare un
pervenuti i giudici del merito si fonda su elementi incerti e sulla violazione del diritto di difesa.
Peraltro, la assoluta grossolanità della falsificazione rende impossibile ravvisare il reato presupposto
della ricettazione, individuato dal ricorrente nell’ipotesi ex art. 474 CP, dichiarata prescritta.

Il motivo è inammissibile .
Quanto alla violazione del procedimento in tema di distruzione del materiale sequestrato, la Corte
territoriale, con argomento non contrastato specificamente, afferma che non ricorre alcuna ipotesi
di nullità.
Quanto alla esistenza di effettiva contraffazione, la Corte territoriale, con argomenti ugualmente
non contrastati, afferma che la prova al riguardo è stata raggiunta sulla base di plurimi elementi
istruttori, documentali e testimoniali.
E, quanto al tema del reato impossibile, la Corte di appello si è correttamente conformata – quanto
alla qualificazione giuridica dei fatti accertati – al consolidato orientamento di questa Corte di
legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013 – 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale
integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio
contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato
che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione
dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni
distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la
cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato
impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da
escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n.
12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di
commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le
fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le
quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa
volontà espressa o implicita del legislatore.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

consulente tecnico o di selezionare alcuni campioni, il giudizio di penale responsabilità al quale sono

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

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