Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3790 del 17/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3790 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Lanzillotti Pasquale n. il 13/8/1974
avverso la sentenza n. 1555/2013 pronunciata dalla Corte d’appello di
Lecce il 20/1/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 17/10/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. O. Cedrangolo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l’imputato, l’avv.to E. Belmonte del foro di Lecce che ha concluso per l’accoglimento del proprio ricorso ovvero, in subordine, per la
dichiarazione di estinzione del reato siccome prescritto.

Data Udienza: 17/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza resa in data 6/6/2013 il Tribunale di Brindisi ha
condannato Pasquale Lanzillotti alla pena di due mesi di arresto ed euro
2.000,00 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza (tasso
alcolemico pari a 1,536 g/1), accertato in Ostuni il 24/2/2009.
Con sentenza in data 20/1/2014, la Corte d’appello di Lecce, in parziale
riforma della sentenza impugnata, ritenuta la sussistenza dei relativi
presupposti, ha disposto la sostituzione della pena inflitta all’imputato con la

Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, censurando il provvedimento emesso dalla
corte territoriale per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici
del merito fondato l’attestazione della responsabilità penale dell’imputato sulla
base di prove inutilizzabili, quali quelle relative all’accertamento del tasso
alcolemico del Lanzillotti al momento del fatto, illegittimamente avvenuto
attraverso una forma di prelievo ematico forzoso, siccome eseguito in assenza di
alcuna prestazione di consenso informato da parte dell’imputato.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la corte d’appello nell’attestare il ricorso della
più grave delle ipotesi di reato di cui all’art. 186 c.d.s., in assenza di adeguati e
coerenti riscontri probatori utilizzabili sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. – Preliminarmente, osserva il collegio come il reato per il quale l’imputato
è stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di un’ipotesi di
guida in stato di ebbrezza commessa alla data del 24/2/2009.
Al riguardo, ritenuto che l’odierno ricorso avanzato dall’imputato non appare
manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di altra
natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente
impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato,
l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti
al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza
del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in
modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia
assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di
‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (v. Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129
c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e

misura del lavoro di pubblica utilità per la corrispondente durata.


obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la
correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv.
229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine
di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il
principio di diritto secondo cui ‘positivamente’ deve emergere dagli atti
processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato

della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua
innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte
risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte
– anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze
di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni
di cui al secondo comma dell’art. 129 c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all’imputato
estinto per prescrizione.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la impugnata sentenza senza rinvio
perché estinto per prescrizione il reato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2014.

a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza

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