Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 379 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 379 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOTTARELLI GOFFREDO nato il 09/12/1932 a BOLSENA

avverso il decreto del 17/10/2016 del GIP TRIBUNALE di VITERBO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Col decreto indicato in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Viterbo, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato l’inammissibilità delle istanze,
congiuntamente proposte da Dottarelli Goffredo, di sostituzione della pena
pecuniaria irrogatagli con decreto penale di condanna e di riconversione
nell’originaria pena detentiva ivi stabilita.
Avverso tale «suie

. Dottarelli, a mezzo del suo difensore, ricorre per

presentazione di analogo incidente di esecuzione, già erroneamente dichiarato
inammissibile per tardività dell’opposizione e delle negative condizioni
economiche.
Coi motivi aggiunti la difesa insiste per la riconversione della pena
pecuniaria nell’originaria detentiva, con concessione della sospensione
condizionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Il ricorso, infatti, non considera che l’avvenuto passaggio in giudicato del
decreto penale comporta la conseguente impossibilità di procedere ad ulteriori
modifiche del trattamento sanzionatorio ivi indicato.
In ordine alle prospettate difficili condizioni economiche, il ricorrente può
solo attivare gli specifici strumenti difensivi indicati nell’art. 660 cod. proc. pen.
dinanzi al Magistrato di sorveglianza competente (richiesta di conversione di
pena pecuniaria, istanza di rateizzazione, ecc.).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

2

Cassazione, deducendo violazione di legge, tenuto conto di una pregressa

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

Aldo posi riv

Il Presidente
Angela Tardio
o

Il Consigliere estensore

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