Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37898 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37898 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
REBAUDI CARLO nato a GENOVA il 30/11/1960

avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 05/07/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 23/04/2012, nei confronti
di REBAUDI CARLO in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo :
-violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato
(per il quale si contesta che avesse la disponibilità della vettura di causa) .
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell’ipotesi attenuata di
ricettazione.
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi così gli stessi considerarsi non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596). Invero, alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata figura accurata e non certo
illogica risposta a entrambi gli argomenti ora riproposti, mentre il ricorso non contiene alcuna
specifica confutazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

Entrambi i motivi sono inammissibili posto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e

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