Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37896 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37896 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KASSMIOUI ABDELMAJID nato il 06/08/1976

avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 12/05/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI, in data 06/02/2012, nei confronti di
KASSMIOUI ABDELMAJID confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente articolato motivo: violazione di
legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta penale responsabilità, per difetto
dell’elemento soggettivo, che dovrebbe escludersi, in assenza di risposta allo specifico motivo di
appello, non sussistendo una evidente falsificazione dei beni, nella specie esclusa dai giudici del
merito . E dunque illogica è la motivazione dell’elemento soggettivo del reato perché basata su

Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte territoriale adeguatamente ha fondato la prova dell’elemento soggettivo sulla mancanza di
giustificazioni dell’imputato sulla provenienza dei beni. In tal modo, la Corte di appello si è
correttamente conformata – quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato – al consolidato
orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265),
per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo
può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza
della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente
spiegabile con un acquisto in mala fede; d’altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa,
Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha
consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza,
non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che
invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si
richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una
attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere
probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di
un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere
valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal
senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914). In presenza di siffatti
presupposti, neppure può parlarsi di illogicità della motivazione in tema di elemento soggettivo, non
essendo appunto fondata sulla percepibilità della evidente falsificazione ma sul diverso profilo
predetto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

elemento escluso.

l,

Così deciso il 06/07/2018

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