Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37894 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37894 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MICELI PASQUALE nato il 11/12/1961

avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 16/05/2017, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, in data 06/10/2014, nei
confronti di MICELI PASQUALE in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato,
non essendo dimostrata la sua consapevolezza circa la presenza delle auto di provenienza furtiva
nel parcheggio della propria attività.
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di equivalenza delle attenuanti
Il primo motivo è inammissibile perché tende ad ottenere in sede di legittimità una diversa
valutazione del fatto. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402,
Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369).
Il primo motivo tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la
possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali
specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di
cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati,
che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso,
devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente
incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del
provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali
da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di
una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di
merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa
ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
E’ stato ulteriormente precisato che la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto

della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a
quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette
valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento
della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e
sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu oculi’,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza,
senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia,
Rv. 234099). Peraltro, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione
inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere
dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo
grado, non potendo, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, essere superato il limite costituito dal

generiche, da considerare prevalenti sulle aggravanti.

devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere
alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal
primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n.
47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – 29/01/2014,
Capuzzi, Rv. 258438).
Nella specie, la Corte territoriale ha considerato dirimenti i profili relativi alla inverosimiglianza della
tesi dell’imputato (abbandono dei mezzi rubati sul piazzale della sua officina da parte di terzi, senza
che egli se ne accorgesse), attesa la pluralità di persone che frequentano il luogo, la adiacenza
dell’abitazione del prevenuto e l’esistenza delle normali regole di cautela che si apprestano sui
mezzi in custodia (quelli regolarmente detenuti dall’imputato).
Quanto al secondo motivo, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano
sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata
in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nella fattispecie la Corte
territoriale ha considerato dirimente il valore dei beni ed i precedenti penali dell’imputato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018

circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al

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