Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37893 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37893 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORRECA GIANLUCA nato a TORINO il 23/11/1968

avverso la sentenza del 29/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
4

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 29/05/2017, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di AOSTA, in data 19/11/2014, nei confronti di PORRECA
GIANLUCA confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 629 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato
per le varie ipotesi ascritte.
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv.
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492,
Tasca, Rv. 237596).
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e
logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non
consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Infatti, oltre a dolersi del vizio della motivazione, neppure si indicano le specifiche questioni o profili
che imporrebbero una diversa valutazione e per quali motivi.
Quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella fattispecie, i giudici di appello hanno ritenuto dirimente il
rilievo della gravità dei danni arrecati e la pluralità di condotte criminose.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse

Così deciso il 06/07/2018

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