Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37889 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 37889 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GIRAU Andrea, nato a Cagliari il 26/05/1987,
avverso la sentenza del 15/05/2013 della Corte di Appello di Cagliari;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Francesco
Mauro Iacoviello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio per la rideterminazione della
alla pena;
udito per il Girau l’avv. Sebastiano Ghigino, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Mediante il difensore l’imputato Andrea Girau impugna per cassazione la
sentenza della Corte di Appello di Cagliari che ha confermato la decisione resa il
14.1.2009, all’esito di giudizio abbreviato scandito (art. 441, comma 5, c.p.p.) da
perizia chimica, dal Tribunale di Cagliari, con la quale è stato riconosciuto colpevole del
reato di illecita detenzione “al fine di farne commercio” di 13 grammi di hashish e per
l’effetto è stato condannato, concessegli le attenuanti generiche e l’attenuante (in
allora) del fatto lieve ex art. 73 comma 5 L.S., alla pena, con i doppi benefici di legge, di
sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 1.400 di multa. Condotta illecita accertata il

Data Udienza: 07/01/2015

21.7.2008, allorché -come si legge nella sentenza di primo grado- la p.g., rilevato un
“atteggiamento sospetto” del Girau (all’epoca infraventunenne) sorpreso in ora notturna

(ore 22:00) in compagnia di alcuni coetanei, ha proceduto al controllo personale del
giovane, rinvenendo in suo possesso un involucro di plastica con 13 grammi di hashish
(suddivisi in tre parti) e un coltellino di nove centimetri.
1.1. Dalla perizia chimico-tossicologica, disposta dal Tribunale perché ritenuta
indispensabile ai fini della decisione, è emerso che la sostanza detenuta dall’imputato è
formata da 12 grammi di hashish con principio attivo dell’8 % (1013 mg. di THC) ed è

evidenziata l’eccedenza quantitativa della sostanza rispetto alla quantità minima
detenibile secondo le tabelle allora vigenti (d.m. 10.4.2006) allegate al d.P.R. 309/90
(minimo consentito pari a 500 mg., cioè a 20 singole dosi), ha disatteso la tesi difensiva
dell’imputato, secondo cui l’hashish sarebbe stato destinato al suo esclusivo personale
consumo non terapeutico. Tale tesi sarebbe contraddetta, in uno alla detenzione di un
quantitativo di hashish pari al doppio della sostanza detenibile per motivi personali,
dalle circostanze connesse all’accertamento di p.g., che fanno ipotizzare una
destinazione dell’hashish in tutto o in parte anche alla vendita o cessione a terzi. La
sostanza era custodita sulla persona insieme ad un coltellino, mentre il Girau (che ha
asserito di essere un consumatore di cannabis) si trovava in compagnia di altri giovani
(nessuno dei quali deteneva stupefacente) ed era portata in strada in ora serale senza
alcuna plausibile ragione (se non quella, logica, della sua eventuale cessione a terzi); la
quantità di hashish caduta in sequestro, poi, appariva incompatibile con le condizioni
economiche del prevenuto, disoccupato all’epoca dell’episodio.
1.2. La Corte territoriale, condividendo l’analisi della vicenda processuale svolta
dalla sentenza di primo grado, ha a sua volta respinto i motivi di gravame dell’imputato,
incentrati sulla liceità del possesso dell’hashish perché destinato al solo suo personale
consumo.
Premesso che la quantità della droga è soltanto uno dei parametri alla cui stregua
valutare la finalità della detenzione al di fuori di ogni presunzione della sua illiceità e che
sull’imputato grava il solo onere di allegazione di circostanze utili alla propria difesa, i
giudici di appello hanno rimarcato innanzitutto che il Girau, dichiaratosi consumatore di
hashish, non ha fornito alcun elemento dimostrativo di tale assunto (non chiarendo
“dove, quando e a che prezzo e magari con quali soldi avesse acquistata la droga”). In

secondo luogo, si aggiunge nella decisione di appello, il Girau (disoccupato e privo di
propri redditi leciti) non aveva disponibilità finanziarie per permettersi l’acquisto di una
cospicua “provvista” di ottimo hashish (quale quello sequestrato), né sembra
ragionevole supporre che la droga fosse stata acquistata dal prevenuto poco prima del
controllo di p.g., perché in tal caso egli “non sarebbe rimasto ancora in giro con gli

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idonea a comporre 40 singole dosi di sostanza con effetti droganti. Il Tribunale,

amici, invece di premurarsi di mettere al sicuro al più presto quel carico
compromettente”.
2. Con il ricorso si deducono l’erronea applicazione degli artt. 73 L.S. e 192 c.p.p.
e la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello. Censure
articolate nei tre passaggi di seguito sintetizzati.
2.1. Il Girau non è stato sorpreso dalla p.g. nell’atto di cedere a terzi la droga e la
sua affermata responsabilità è stata basata soltanto su labili o incerti elementi indiziari.

difensiva dell’imputato (tre pezzetti di hashish confezionati in un unico involucro
sigillato; nessuna analisi svolta sul coltellino per rilevarne la presenza di eventuali tracce
di hashish; anche un consumatore di hashish ha interesse a sottrarsi ai controlli delle
forze dell’ordine per evitare il sequestro della droga di cui sia in possesso), ma trascura
di inquadrarli nella complessiva dinamica dell’episodio per cui è processo, in particolare
non evidenziando che il Girau è totalmente incensurato e non annovera alcun
precedente di p.g. per fatti concernenti sostanze stupefacenti. Incongruamente la Corte
territoriale sembra voler censurare l’iniziale legittimo silenzio dell’imputato (avvalsosi in
sede di convalida dell’arresto della facoltà di non rispondere), dimenticando che lo
stesso si è comunque immediatamente dichiarato consumatore dell’hashish in
sequestro. Ciò che equivale a contestarne, in ottica difensiva, la presunta destinazione
allo “spaccio”.
2.2. Illogicamente, altresì ignorando uno specifico profilo dell’appello avverso la
sentenza del Tribunale, i giudici di secondo grado non hanno valutato l’avvenuto
dissequestro (con restituzione al Girau) della somma di euro 55 pure sequestratagli al
momento dell’arresto, quale supposto provento dell’ipotizzata attività di spaccio di
droga. Dissequestro disposto dal Tribunale sul rilievo dell’inesistenza di elementi idonei
a ricollegare la somma ad una pregressa attività di cessione illecita di stupefacente da
parte del Girau. Altrettanto incongruamente la sentenza impugnata enfatizza l’assenza
di redditi personali del Girau che gli consentissero l’acquisto delle circa 40 dosi di
hashish. Ciò sebbene detta quantità di stupefacente possieda un modesto valore
commerciale e il ventenne Girau viva ancora in casa con i suoi genitori, che gli
assicurano il personale sostentamento e una pur minima (indiretta) capacità reddituale.
2.3. Il solo dato ponderale, ancorché non esorbitante (la droga sequestrata al
Girau non supera, se non per il doppio, la dose tabellarmente detenibile per uso
personale di hashish), rimane in definitiva l’unico elemento su cui si fonda la confermata
decisione di condanna del ricorrente.
3. I motivi di censura enunciati con il ricorso sono fondati e questo deve essere
accolto con coevo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante la

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La stessa Corte di Appello segnala opportunamente una serie di dati favorevoli alla tesi

mancanza di prove, emergente dalla congiunta lettura delle due uniformi sentenze di
merito, di una reale finalità illecita (cessoria) della detenzione dell’hashish rinvenuto in
possesso del ricorrente Girau.
3.1. In vero gli elementi di natura indiziaria in base ai quali la Corte di Appello di
Cagliari ha ritenuto di confermare il giudizio di colpevolezza dell’imputato per l’ascritto
reato di spaccio di droga (detenzione per fini di vendita o cessione) non sono idonei a
vanificare, sul piano logico, la tesi difensiva avanzata dal Girau in punto di personale
consumo delle circa 40 dosi di hashish sequestrategli. Le indagini preliminari non hanno

accusatoria, atteso che il Girau non è stato osservato nell’atto di cedere lo stupefacente
(l’intervento di p.g. nei suoi confronti essendo stato indotto da un asserito contegno
“sospetto”, di cui le due sentenze di merito non chiariscono i contorni) e che nella sua
disponibilità (personale e domiciliare) non sono stati reperiti strumenti e oggetti reputati
per solito indicativi di una attività di spaccio del soggetto agente.
L’inconsistenza indiziaria del possesso di un minuscolo coltellino è stata rilevata
dalla stessa Corte di Appello ed è ben singolare che, pur segnalando l’assenza di
specifici dati dimostrativi dell’illecita detenzione per fini commerciali delle 40 dosi di
hashish in possesso del Girau, i giudici di appello si siano appagati, per ribadire la
responsabilità del prevenuto, del solo dato ponderale della sostanza in quanto eccedente
la quantità detenibile ex lege, tentando di accreditarlo in modo indiretto con il far leva
sulla ipotizzata mancanza da parte del Girau dei fondi necessari per l’acquisto personale
delle ridette 40 dosi di hashish, sebbene si tratti di un quantitativo tutto sommato
contenuto e di non eccessivo valore economico.
3.2. Al riguardo merita osservare che la sola evenienza dell’eventuale
superamento della soglia detenibile di stupefacente non vale di per sé, come affermato
dalla giurisprudenza di legittimità, ad invertire l’onere della prova dell’attività illecita
(destinazione alla vendita o cessione a terzi), che rimane attribuito al pubblico
ministero, né ad introdurre una presunzione, ancorché relativa, di destinazione della
sostanza ad un uso diverso da quello personale. Con l’ovvia conseguenza che in siffatta
cornice valutativa gli argomenti esposti a conferma dell’accusa dalla sentenza
impugnata palesano più profili di discrasia e contraddittorietà.
L’imputato è stato casualmente controllato dalla p.g. in normale ora serale (ore
22:00) di una giornata estiva mentre era in compagnia di altri giovani, in assenza di
concreti dati indiziari che suffraghino l’implicito assunto accusatorio che avesse già
ceduto talune dosi dell’hashish in suo possesso ovvero che si accingesse a cederne ai
suoi coetanei all’atto dell’intervento di p.g. Tesi smentita in entrambi i casi, come si
rileva nel ricorso, vuoi per l’unitaria e indivisa custodia dei complessivi 12 grammi di

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portato in luce specifici elementi atti ad avvalorare in modo convincente l’ipotesi

hashish in sequestro, vuoi per la già indicata avvenuta restituzione (ad opera del giudice
di primo grado) della somma di denaro trovata in possesso del Girau.
In proposito occorre ribadire che l’art. 73, co. 1-bis, lett. a), del d.P.R. 309/1990,
come a suo tempo novellato dalla L. 49/2006, indica più parametri, fra loro non
reciprocamente autonomi, in base ai quali valutare la eventuale destinazione ad un “uso
non esclusivamente personale” di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che non è
sufficiente l’accertamento di uno solo di essi perché la condotta di detenzione assuma
rilievo penale, occorrendo apprezzare in unitario contesto storico l’esistenza di

“altre

circostanze dell’azione” suscettibili di escludere in modo logicamente coerente un uso
non strettamente personale della droga (cfr.: Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013, dep.
2014, Leoncavallo, Rv. 258245; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv.
255726; Sez. 6, n. 40575 del 01/10/2008 n. 40575, Marsilli, Rv. 241522).
Nel descritto contesto valutativo deve, infine, ritenersi inconferente la notazione
della sentenza di appello con cui si segnala che l’imputato non avrebbe fornito dati
dimostrativi della sua tossicodipendenza (pur dicendosi consumatore di hashish) ed
elementi sulle modalità di acquisizione della droga. Come si sottolinea nel ricorso e
come (ad ulteriore conferma della irrazionalità della decisione) si riconosce nella stessa
sentenza di appello, non è la difesa a dover fornire dimostrazione di un uso personale
dello stupefacente detenuto, ma è pur sempre la pubblica accusa che, secondo i principi
generali, deve fornire prova di una detenzione della droga per scopi diversi da quello del
consumo personale. Neppure -come si è precisato- il solo semplice dato quantitativo del
superamento dei limiti tabellari di quantità detenibili di droga previsti dall’art. 73 -co. 1bis, lett. a)- L.S. determina una inversione dell’onere della prova a carico dell’imputato,
né introduce alcuna presunzione relativa della destinazione della droga ad una attività
cessoria (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugan, Rv. 242923; Sez. 6, n. 6575 del
10/01/2013, Mansi, Rv. 254575; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv.
260991). La destinazione ad un uso personale dello stupefacente addotta dall’imputato
non riveste, infatti, natura giuridica di causa di non punibilità, perché la destinazione
della sostanza alla vendita o cessione è un elemento costitutivo della fattispecie
criminosa e, come tale, va provata dalla pubblica accusa, non potendo competere
all’imputato dare prova o dimostrazione della destinazione al consumo personale della
sostanza stupefacente trovata in suo possesso (Sez. 4, n. 29262 del 25/09/2008 n.
39262, Brambati, Rv. 241468; Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, Grillo, Rv. 255165).
3.3. Traendo, quindi, le conclusioni dell’analisi ricostruttiva della condotta del
ricorrente Girau, quale consentita dalle due conformi decisioni di merito, deve convenirsi
sulla mancanza di prove concrete e sufficienti, mancanza non altrimenti surrogabile con
eventuali ulteriori incombenti conoscitivi, della commissione del reato attribuito

i

all’imputato. I dati processuali non fanno emergere elementi che avvalorino la

contestata finalità di cessione della non elevata quantità di hashish trovata in possesso

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f

del prevenuto. Per l’effetto la sentenza della Corte distrettuale va annullata senza rinvio
perché il fatto ascritto all’imputato non sussiste.
Non è inutile aggiungere, per completezza di analisi, che la recente sentenza n.
32/2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della
legge 49/2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il
previgente regime precettivo e sanzionatorio, non influisce su regiudicande assimilabili a
quella oggetto dell’odierno ricorso.
La sentenza costituzionale ha sancito l’illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies/ter

L’art. 75-bis L.S. è stato introdotto dall’art. 4-quater di detto provvedimento legislativo.
Vero è che l’intervento del giudice delle leggi ha caducato anche il comma 1-bis dell’art.
73 L.S. (inserito dall’art. 4-ter L. 49/2006) in tema di definizione/delimitazione dell’uso
personale di sostanze stupefacenti penalmente non punibile. Disposizione che costituisce
in buona sostanza il presupposto normativo degli interventi comminatori delle sanzioni
amministrative e delle misure di prevenzione da parte del Prefetto e del Questore
rispettivamente previsti dagli artt. 75 e 75- bis L.S. Non è tuttavia ipotizzabile, come già
affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 6, n. 19263 del 9.4.2014, laghetti, Rv.
258912), che con il ripristinato regime penalistico anteriore alla riforma del 2006 si sia
prodotto il paradossale effetto di una sopravvenuta punibilità anche dell’uso personale
(consumo non terapeutico) di sostanze stupefacenti, pur già pacificamente esclusa, del
resto, dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza del sistema oggi fatto rivivere
dalla Corte Costituzionale. In vero, pur in temporanea assenza degli specifici parametri
quantitativi o dosimetrici fissati dal comma 1-bis dell’art. 73 L.S., come indici della
latitudine dell’uso/consumo personale non punibile (indici tabellari oggi reintrodotti e
rinnovati con la L. 16.5.2014 n. 79), ai quali rinviano (e rinviavano) per relationem i
vigenti artt. 75 e 75 bis L.S., deve convenirsi che tali artt. 75 e 75-bis non sono
comunque divenuti (parafrasandosi il dictum della decisione costituzionale n. 32/2014)
privi del loro specifico “oggetto”, correlato per l’appunto ad una detenzione (o a
condotte assimilabili ex art. 73 co. 1 L.S.) di sostanza stupefacente per personale
consumo dell’agente immune da sanzione penale.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Roma, 7 gennaio 2015
Il consigliere estensore
Giacomo oloni

Il Presidente
Giovanni Conti

del D.L. n. 272/2005 convertito con modificazioni dall’art. 1 cc. 1 L. 21.2.2006 n. 49.

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