Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37884 del 06/07/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37884 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: FILIPPINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMAGLIONI DENNIS nato a TIVOLI il 22/06/1977

avverso la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

Data Udienza: 06/07/2018

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 29/09/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI, in data 18/11/2014, nei
confronti di RAMAGLIONI DENNIS confermava la condanna in relazione ai reati di tentata estorsione
e furto.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo :
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato
per i due reati ascritti; quanto al furto, difetta la prova che sia stato l’imputato a commetterlo;
quanto alla tentata estorsione, difetta la prova della effettività della minaccia;
attenunati generiche nonostante il documentato stato di tossicodipendenza.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, lo stesso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Invero, i giudici territoriali hanno ben evidenziato come la refurtiva sia stata trovata nella
disponibilità dell’imputato a brevissima distanza temporale dal furto, mentre , quanto alla minaccia
integrativa della estorsione, che questa sia stata velata ma nitidamente percepibile. Difatti secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte integra il delitto di estorsione la condotta di colui che
chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per
l’attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la
vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come
conseguenza del mancato versamento di tale compenso (sez. 2 n. 6818 del 31/1/2013, Rv.
254501).
Quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle,attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha evidenziato come
ostativi i numerosi precedenti penali specifici.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della

t

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/07/2018
Il Consigliere Estensore
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IRESCIENZO

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