Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37883 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37883 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cutillo Emma, nata il 7 maggio 1940
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli dell’Il novembre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

iATA

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

— Con ordinanza dell’Il novembre 2014, il Tribunale di Napoli, in

accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, ha applicato all’indagata
odierna ricorrente la misura del divieto di dimora nel Comune di S. Giorgio a
Cremano, in relazione al reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
2. — Avverso l’ordinanza l’indagata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, in primo luogo, il difetto di motivazione in ordine ai

mentre il Gip aveva correttamente rilevato che il sistema di vendita originariamente
concepito dall’insieme dei coimputati non prevedeva alcuna stabile compartecipazione,
il Tribunale si era semplicemente limitato a generiche considerazioni di segno
contrario. Lo stesso Tribunale aveva poi valorizzato le intercettazioni telefoniche, che
– per la difesa – avrebbero potuto al più provare la mera esistenza di contatti fra gli
indagati. Quanto, poi, alla specifica posizione della ricorrente, non si sarebbe
considerato che la stessa aveva avuto contatti solo con il coindagato D’Angelo, di cui
era la madre, e che aveva al più custodito lo stupefacente in alcune sporadiche
occasioni.
Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano la manifesta illogicità e la
mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, non
essendo stati considerati il ruolo decisamente marginale dell’indagata e il tempo
trascorso dai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché formulato in modo non specifico.
La difesa si limita, infatti, ad alcuni sintetici rilievi in ordine alla mancanza di
prova del nesso associativo, in particolare sotto il profilo della scarsa rilevanza
probatoria delle intercettazioni telefoniche. A

ciò

aggiunge la considerazione

dell’assenza del pericolo di reiterazione, per il marginale ruolo rivestito dall’indagata e
il tempo trascorso dai fatti contestati. Si tratta, all’evidenza, di rilievi che non
prendono esame, neanche a fini di critica, la motivazione dell’ordinanza impugnata, la
quale evidenzia in modo adeguato e coerente la presenza di convergenti indizi, sia
relativamente alla sussistenza dell’associazione, sia in relazione alla specifica
posizione della Cutillo nell’ambito della stessa, con ampi e dettagliati riferimenti alle
intercettazioni in atti. E, in particolare, la sussistenza del reato associativo è desunta:
dalla stabilità dei rapporti tra i soggetti coinvolti, comprovata dai continui contatti fra
gli associati e dai vincoli parentali che legano tra loro alcuni di essi; dalle modalità

presupposti di legge e l’erronea applicazione dell’art. 74 richiamato. Secondo la difesa,

,

seriali di esecuzione dei singoli episodi di cessione, quanto ai termini di conclusione
dell’accordo, ai tempi e luoghi degli incontri, al confezionamento dello stupefacente
alla uniforme qualità dello stesso; dalla disponibilità di mezzi di uso comune, tra cui
alcune utenze telefoniche, un motociclo, e almeno un’auto; dalla fitta rete di contatti
con gli acquirenti, evidentemente abituali; dalla molteplicità e contiguità temporale
degli episodi di spaccio; dall’esistenza di luoghi deputati alla custodia dello
stupefacente e di soggetti incaricati della stessa. Quanto, poi, al ruolo specificamente

propria abitazione, dello stupefacente dell’organizzazione, in cambio del compenso di
C 100,00 alla settimana. Ciò si desume – senza che la difesa abbia proposto sul punto
alcuna contestazione neanche con il ricorso per cassazione – da un colloquio
intercorso in carcere con Colonna il 29 maggio 2012, nonché dai rapporti fra l’indagata
e il figlio, che si recava nel luogo di custodia dello stupefacente per rifornirsi dello
stesso con una frequenza periodica. La periodicità del compenso percepito e della
frequenza della presenza del figlio dell’indagata sul posto sono stati correttamente
individuati dal Tribunale quali univoci indici dell’esistenza di un rapporto stabile e
duraturo fra l’indagata stessa e gli altri soggetti partecipanti all’associazione.
Del tutto generico è anche il secondo motivo di doglianza, relativo alle esigenze
cautelari, che sono correttamente ritenute sussistenti dal Tribunale, sulla base della
necessità di sradicare l’indagata dal contesto criminale di San Giorgio a Cremano,
luogo in cui l’associazione operava e si erano consumati i reati-fine e in cui, in
particolare, la Cutillo custodiva lo stupefacente nell’interesse dell’associazione
criminale.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015.

rivestito dalla Cutillo, quest’ultimo è stato identificato nella custodia, all’interno della

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