Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37882 del 26/06/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 37882 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LATTANZI GIANRICO nato a NAPOLI il 26/06/1982
DI MAIO ATTILIO nato a NAPOLI il 27/11/1984
PETRILLO DANILO nato a NAPOLI il 29/08/1992

avverso la sentenza del 31/01/2018 del GIP del Tribunale di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, con sentenza in data 31/1/2018,

applicava nei confronti di Lattanzi Gianrico, Di Maio Attilio, Petrillo Danilo la pena
concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati loro rispettivamente
ascritti.
2.

Propongono ricorso per cassazione le difese degli imputati, deducendo

con unico motivo di ricorso, violazione di legge in riferimento all’omessa
motivazione in ordine all’insussistenza delle condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti per motivo non consentito.

Data Udienza: 26/06/2018

2.

Va immediatamente rilevato che secondo la disposizione dell’art. 448,

comma 2 bis, cod. proc. pen. «Il pubblico ministero e l’imputato possono
proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità
della pena o della misura di sicurezza».
E’, dunque, esclusa la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando
la motivazione della sentenza in ordine al profilo concernente l’insussistenza

come del resto testualmente indicato nei lavori preparatori del provvedimento
legislativo che ha modificato il tenore dell’art. 448 cod. proc. pen. (Sez. 2, n.
4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
3.

All’ inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al

pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento per ciascuno dei
ricorrenti della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 26/6/2018.

delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.,

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