Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37881 del 26/06/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37881 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUCCHIERI MAURIZIO nato a RIVOLI il 03/04/1972
avverso la sentenza del 01/02/2018 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Torino, con sentenza in data 1/2/2018, applicava nei
confronti di BUCCHIERI Maurizio la pena concordata dalle parti ex art. 444
c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma 1 e 3, n. 1, 582 e 585, in
relazione all’art. 576 n. 1 cod. pen.
2.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo con
unico motivo di ricorso la violazione di legge, in riferimento all’erronea
qualificazione giuridica del fatto, con riguardo all’ipotizzata sussistenza del
delitto di rapina, contestando la sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma e
ritenendo insussistente il requisito dell’ingiusto profitto, dovendosi ritenere
invece configurabile l’ipotesi di reato ex art. 393 cod. pen; censurava altresì la
sentenza per non aver adeguatamente motivato in ordine all’insussistenza delle
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Data Udienza: 26/06/2018
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile, sia perché generico, sia in quanto non
consentito.
2.
E’ principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello in virtù del
quale «In tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto
ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi
giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa
immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di
imputazione o sia frutto di un errore manifesto».
(Sez. 6, n. 2721 del
08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026; nello stesso senso sotto il vigore della
precedente disciplina, Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766;
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153). Nella fattispecie
decisa dalla sentenza impugnata, la decisione ha indicato correttamente gli
elementi che fondavano il giudizio di correttezza sulla qualificazione giuridica
contenuta nella richiesta delle parti, mentre il ricorrente non ha indicato alcuno
specifico elemento di segno contrario, affidando alle sole dichiarazioni
dell’imputato la tesi della legittimità della richiesta di consegna della somma
oggetto della rapina.
3.
Quanto all’ulteriore profilo posto a sostegno del ricorso, va
immediatamente rilevato che secondo la disposizione dell’art. 448, comma 2 bis,
cod. proc. pen. «Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per
cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della
volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,
all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della
misura di sicurezza».
E’, dunque, esclusa la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando
la motivazione della sentenza in ordine al profilo concernente l’insussistenza
delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.,
come del resto testualmente indicato nei lavori preparatori del provvedimento
legislativo che ha modificato il tenore dell’art. 448 cod. proc. pen. (Sez. 2, n.
4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4.
All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
2
dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/6/2018.