Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37877 del 18/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37877 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLOSIMO MICHELE nato a SOVERIA MANNELLI il 19/09/1968
avverso l’ordinanza del 07/02/2018 del Tribunale di Cosenza
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che
ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Cosenza, con ordinanza in data 8/2/2018,
rigettava l’istanza di riesame proposta avverso il decreto di convalida del
sequestro probatorio emesso dal P.m. presso il Tribunale di Cosenza, sequestro
eseguito all’esito di una perquisizione domiciliare nei confronti dell’indagato
Colosimo che aveva condotto al rinvenimento di una motosega, riposta in uno
scatolone collocato su un armadio; l’interessato non aveva saputo dare
giustificazioni sul possesso del bene, fornendo tre diverse e contraddittorie
dichiarazioni.
2. Ha proposto ricorso la difesa del Colosimo, deducendo con unico motivo
la nullità dell’ordinanza per contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, nonché per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
inutilizzabilità.

Data Udienza: 18/05/2018

3. Ha rilevato che la motivazione sulla sussistenza del reato presupposto
della coniestata ricettazione era del tutto illogica, .non potendosi desunnere la
provenienza delittuosa da meri sospetti; inoltre, il Tribunale aveva ignorato le
deduzioni della difesa che aveva sottolineato l’inattendibilità del teste che aveva
smentito le dichiarazioni del Colosinno (il quale aveva affermato di aver ricevuto
da costui il bene, acquistandolo) in ragione dei documentati rapporti conflittuali
tra i due soggetti.
4. Deduceva ulteriormente la difesa che non erano utilizzabili le

perquisizione avevano rivolto domande sulla provenienza del bene, trattandosi
di ipotesi prevista dall’art. 350, comma 5 e 6 cod. proc. pen., che ne vieta
qualsiasi utilizzazione processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti e
comunque manifestamente infondato.
1.2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi preliminarmente
che per giurisprudenza costante della Corte di cassazione il ricorso contro le
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso
solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli
errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del
tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (da ultimo Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv.
269656).
Il ricorrente censura la motivazione del provvedimento impugnato,
ritenendola meramente apparente quanto alla dimostrazione della provenienza
delittuosa del bene sequestrato; al contrario, il Tribunale ha indicato gli
elementi fattuali (le anomale modalità di custodia dell’oggetto – una motosega
– riposto in un cartone e collocato su un armadio nell’abitazione dell’indagato,
l’assenza di giustificazioni in ordine al possesso del bene, avendo il Colosimo
fornito tra diverse versioni, tra loro contraddittorie quanto alla causale della
ricezione del bene – a titolo gratuito, in permuta, per cessione onerosa – da un
soggetto che aveva escluso tali circostanze) sulla scorta dei quali aveva
ipotizzato la provenienza delittuosa del bene ritrovato nella disponibilità
dell’indagato. Tale motivazione fornisce i dati necessari per giustificare il
giudizio espresso, in conformità all’orientamento che ritiene accertabile il

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dichiarazioni rese dal Colosimo agli agenti di polizia giudiziaria che in sede di

presupposto del delitto della ricettazione desumendolo dalla natura e dalle
caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Cavalli, Rv.
256108), anche attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009,
Longo, Rv. 243305).
1.3. Per ciò che attiene il secondo motivo di ricorso, va osservato che la
dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del Colosimo presupponeva
l’indicazione, da parte del ricorrente, delle circostanze fattuali sulla scorta delle
quali si sarebbe dovuto ritenere che, nel momento in cui venivano poste

fossero già emersi indizi di reato a suo carico (circostanza che, al contrario í può
ritenersi emersa solo quando, una volta confrontate le dichiarazioni del
Colosimo con quelle del soggetto da lui indicato come dante causa del
trasferimento del bene in questione, risultò l’assoluta inverosimiglianza delle
dichiarazioni rese).
Da ciò discende la manifesta infondatezza della censura sollevata.
2. All’ inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si
ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/5/2018

domande al ricorrente sulla provenienza del bene rinvenuto nell’abitazione,

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