Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37875 del 18/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37875 Anno 2018
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAN LORENZO SOLARE SRL

avverso l’ordinanza del 14/2/2018 del Tribunale di Ancona
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani che ha

concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/2/2018, il Tribunale di Ancona, nel corso del
procedimento di riesame proposto dalla San Lorenzo Solare s.r.l. avverso il
decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il
20/1/2018, rilevava che la trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero
procedente era stata incompleta, mancando due comunicazioni di notizia di reato
e gli allegati ad un’annotazione di P.G., atti sui quali si fondava la misura.
Ritenendo che tale omissione non determinasse l’inefficacia della misura, attesa
la natura meramente ordinatoria del termine di cui all’art. 324, comma 3 , cod.
proc. pen., il Tribunale, con il provvedimento impugnato in questa sede,

Data Udienza: 18/05/2018

disponeva che il P.M. provvedesse alla trasmissione degli atti mancanti e
rinviava ad una nuova udienza per la discussione della richiesta di riesame.
2. Ha proposto ricorso la San Lorenzo Solare s.r.I., ente ritenuto
responsabile ex art. 24 d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla
commissione dei delitti di cui agli artt. 316 ter e 640 bis cod. pen. contestati al
legale rappresentante della società, deducendo l’abnormità dell’ordinanza e nel
contempo la violazione di legge sotto tre profili.
2.1. In primo luogo la ricorrente deduce che all’udienza del 13/2/2018

difensore della società aveva depositato motivi nuovi con i quali si eccepiva in
via preliminare l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al nuovo
difensore, nominato ritualmente il 5/2/2018, nonché il difetto di notifica alla
parte, eseguita in luogo diverso dal domicilio dichiarato. Nel proporre tali
eccezioni si precisava che la comparizione del difensore era finalizzata ad
eccepire il vizio di notifica, con conseguente diritto di ottenere un termine per la
difesa non inferiore a tre giorni. Poiché nel caso di specie non vi erano i termini
per rinnovare la citazione nel rispetto dei tre giorni liberi previsti dall’art. 324,
comma 6, cod. proc. pen. (gli atti erano stati trasmessi il 6/2/2018 e la
decisione sarebbe dovuta intervenire il 16/2/2018), il Tribunale – come richiesto
dal difensore in udienza – avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia della misura,
mentre invece, con un provvedimento abnorme, aveva prorogato un termine
ormai scaduto.
2.2. In secondo luogo, la società ricorrente ritiene che il termine ordinatorio
sia quello previsto dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. per la trasmissione
degli atti da parte dell’autorità procedente, e non già quello per la decisione del
Tribunale del riesame, che deve avvenire entro il termine perentorio previsto dal
comma 7 dello stesso articolo, una volta pervenuti gli atti. Pertanto, l’ordinanza
istruttoria emessa all’esito dell’udienza (momento ultimo entro il quale la
Procura avrebbe potuto trasmettere gli atti), dopo la discussione della richiesta
di riesame, costituisce un atto abnorme poiché esorbitante dai poteri attribuiti
nella fattispecie all’organo giudiziario.
2.3. Infine, si osserva che il Tribunale, all’ esito dell’udienza, si sarebbe
dovuto comunque pronunciare sulla eccezione di incompetenza territoriale
proposta dalla difesa, costituendo atto abnorme anche l’omessa valutazione di
detta eccezione.
3.

In data 11/5/2018 la difesa ha depositato memoria di replica alla

requisitoria del Procuratore generale ribadendo le argomentazioni svolte con il
ricorso.

2

fissata con decreto del 6/2/2018 avanti il Tribunale del riesame, il nuovo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in ipotesi non consentita.
2. L’art. 311 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione “contro le
decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310” e, quindi, per quanto rileva
in questa sede, contro le decisioni che, se non dichiarano inammissibile la
richiesta, annullano, confermano o riformano l’ordinanza oggetto del riesame.
Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale del riesame impugnato è

processuale né determinando alcuna stasi del procedimento con l’impossibilità di
proseguirlo: con tutta evidenza, non si tratta di provvedimento abnorme, tant’è
che con il ricorso si è poi dedotta la violazione di legge (anche se erroneamente
con riferimento alla lettera b) dell’art. 606 del codice di rito).
Le censure formulate potranno essere esaminate, ove riproposte, con
l’eventuale ricorso avverso la decisione definitiva successivamente intervenuta.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di C 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18/5/2018.

stato di carattere interlocutorio, non ponendosi al di fuori del sistema

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