Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37870 del 02/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 37870 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALME! HAIKAL N. IL 15/11/1985
avverso la sentenza n. 3741/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/02/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/05/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E-“rat- /e2AAA: ec04 /
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Data Udienza: 02/05/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha confermato
integralmente la sentenza emessa in data 13 aprile 2012 dal Tribunale della stessa città, che
aveva dichiarato l’imputato SALHEI HAIKAL, in atti generalizzato, colpevole di concorso in
rapina aggravata, commessa in data 13 maggio 2011, condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia, con le statuizioni accessorie.

speciale della Corte di cassazione) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti
motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p.:

I – violazione degli artt. 438 – 441-bis – 604, comma 4, c.p.p., per abnormità e vizi di
motivazione (lamenta che, preso atto dell’impossibilità di celebrare l’ammesso giudizio
abbreviato condizionato per irreperibilità del teste da escutere, sia stata dapprima revocata la
predetta ammissione del giudizio abbreviato condizionato, e poi, su personale richiesta
dell’imputato, si sia proceduto con rito abbreviato non condizionato, essendosi in tal modo
verificata un’indebita “retrocessione” – così letteralmente a f. 6 del ricorso – del
procedimento).

All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la
parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha
deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, oltre che, ad un
tempo, in evidente carenza d’interesse, e reiterando doglianze prive di fondamento giuridico,
come già correttamente osservato dalla Corte d’appello: «va evidenziato che nel caso di
specie HAIKAL SALHEI, immediatamente dopo l’ordinanza (illegittima od abnorme) del
Tribunale, chiese ed ottenne di essere giudicato con rito abbreviato: si procedette, dunque,
alla celebrazione del processo con le medesime formalità e negli stessi tempi che si sarebbero
avuti in assenza di detta ordinanza, che pertanto non ha avuto la benché minima incidenza.
In sostanza il Tribunale, preso atto di detta impossibilità, avrebbe dovuto procedere
direttamente al giudizio abbreviato “secco”, cosa che ha fatto comunque a seguito della
richiesta dell’imputato» (così a f. 2 della sentenza impugnata).

Non è, invero, agevole comprendere quale sia il pregiudizio del quale l’avvocata STEFANIA
SACCHETTI, che ha sottoscritto il ricorso, si duole: appare, infatti, evidente che il Tribunale
ha, in definitiva, accolto una richiesta dell’imputato, il quale, da un lato, non può dolersi di

2.

Contro tale provvedimento, l’imputato (con l’ausilio di un difensore iscritto nell’albo

essere stato accontentato, non avendo per tale ragione interesse all’osservanza della
disposizione in ipotesi violata (argomenta ex art. 182, comma 1, prima parte, c.p.p.),
dall’altro non può dolersi di eventuali vizi ai quali – proprio con quella richiesta – avrebbe
concorso a dare causa (argomenta ex art. 182, comma 1, seconda parte, c.p.p.)

La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – apparendo evidente

d’inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto
dell’entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d’inammissibilità – della
somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, udienza pubblica 2 maggio 2018

dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa

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