Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3787 del 17/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3787 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Bonelli Roberto n. il 12/3/1968
avverso la sentenza n. 230/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Trento il 12/6/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 17/10/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. O. Cedrangolo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l’imputato, gli avv.ti S. Venturi del foro di Moena e M. Cuppone del foro di Roma, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 17/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza resa in data 6/2/2012, il Tribunale di Trento, sezione
distaccata di Cavalese, ha condannato Roberto Bonelli alla pena di tre mesi di
reclusione in relazione al reato di lesioni colpose commesso, in violazione della
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di Oswald Dalvai, in
Tesero il 25/5/2010.
All’imputato, in qualità di legale rappresentante della ditta Bonelli e
Dallabona di Bonelli Roberto e C. s.n.c., era stata originariamente contestata la

generica, nonché delle norme di colpa specifica partitamente richiamate nel capo
d’imputazione, per avere omesso di dotare il lavoratore Oswald Dalvai della
necessaria strumentazione indispensabile per lo svolgimento delle proprie
mansioni lavorative, nella specie consistenti in idonei ponteggi o trabattelli stabili
per l’attività di verniciatura che il lavoratore avrebbe dovuto eseguire ad altezze
anche superiori a 5 metri dal suolo, viceversa limitandosi a mettere a
disposizione del lavoratore delle semplici scale doppie, così ponendo i
presupposti per l’infortunio occorso ai danni del lavoratore che, impegnato nella
descritta attività di tinteggiatura, giunto su una delle predette scale doppie
all’altezza di 5 metri dal suolo, aveva perso l’equilibrio, cadendo in terra e
riportando la frattura amielica di L1, D10 ed al processo traverso di sx.
Su appello dell’imputato, la corte d’appello di Trento, con sentenza in data
12/6/2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha applicato in
favore dell’imputato la riduzione della pena per il rito abbreviato prescelto (non
considerata dal primo giudice), con la definitiva condanna del Bonelli alla pena di
due mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

2. – Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di due motivi
d’impugnazione.
In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata, rispettivamente,
per violazione di legge, da un lato, e per vizio di motivazione, dall’altro, per
avere la corte territoriale contraddittoriamente rilevato – a fronte della
riconosciuta esperienza dell’operaio infortunato, e dell’esistenza nel cantiere del
trabattello necessario per l’esecuzione delle lavorazioni allo stesso commesse – la
violazione, da parte dell’imputato, della normativa antiinfortunistica allo stesso
imposta, per non aver posto “a pronta disposizione” del lavoratore la
strumentazione necessaria per l’esecuzione delle tinteggiature a un’altezza
superiore a 5 metri dal suolo.

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condotta colposa consistita nella violazione dei tradizionali parametri della colpa

Al riguardo, l’imputato evidenzia come tale conclusione contraddica: 1) la
documentata sottoposizione del lavoratore agli specifici corsi per la sicurezza sul
lavoro; 2) la regolare redazione del documento di prevenzione dei rischi,
comprensivo delle specifiche valutazioni e delle procedure di sicurezza per
l’utilizzo delle scale, in ambito aziendale; 3) la piena disponibilità, da parte del
lavoratore, della strumentazione nella specie necessaria; 4) la comunicazione al
lavoratore, da parte del datore di lavoro, delle specifiche istruzioni per lo
svolgimento in sicurezza delle lavorazioni commissionate; 5) la rilevata agevole

l’esecuzione della verniciatura richiesta al lavoratore infortunato.
La stessa corte d’appello avrebbe inoltre erroneamente attestato la
sussistenza di un precedente penale specifico a carico dell’imputato, viceversa
smentito dai certificati penali in atti.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente si duole dell’omesso riconoscimento,
da parte dei giudici del merito, della natura assolutamente abnorme e
imprevedibile della condotta del lavoratore, nella specie idoneo a dissolvere ogni
possibile legame causale tra le violazioni contestate all’imputato e l’evento lesivo
verificatosi a carico del lavoratore.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
Con riguardo alle doglianze avanzate dal ricorrente in relazione all’asserita
determinante responsabilità del prestatore di lavoro nella causazione del fatto
dannoso dallo stesso sofferto, osserva il collegio come la corte territoriale, con
motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d’indole logica o giuridica,
abbia correttamente escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento
abnorme del prestatore di lavoro infortunato, atteso che l’evento lesivo in esame
ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto,
e che l’utilizzazione di una scala doppia per l’esecuzione della verniciatura allo
stesso commessa, lungi dal costituire un’ipotesi del tutto eccezionale e
imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un’evenienza icto ocull pienamente
compatibile con le eventuali occorrenze connesse allo sviluppo della prestazione
lavorativa, segnatamente in presenza di una non agevole rinvenibilità (o per la
non immediata e prossima disponibilità) del trabattello indispensabile per la
elevazione del lavoratore, siccome collocato all’interno di una vicina piscina
vuota e dunque a un livello diverso rispetto al piano di lavoro su cui si trovava il
Dalvai per l’esecuzione della sua prestazione.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di
questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il
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trasportabilità, da parte di una sola persona, del trabattello utilizzabile per

datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine
all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei
presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni
di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela,
sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in
virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità,
dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo
e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto

254365).
Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in
modo negligente, provveduto a dotarsi esclusivamente di una scala doppia per
l’esecuzione della verniciatura commessagli (invece di impegnarsi per
l’approntamento del trabattello pur esistente in cantiere, sebbene in una
scomoda posizione), non vale a escludere la responsabilità dell’odierno imputato,
dovendo ritenersi ricompreso, entro l’ambito delle responsabilità del Bonelli,
l’obbligo di prevenire anche l’ipotesi di una condotta imprudente o negligente del
lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze
riconducibili a tutte le possibili modalità attraverso le quali il lavoratore avrebbe
potuto cercare di raggiungere l’altezza necessaria per il completamento della
lavorazione allo stesso richiesta.
Proprio in tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente
sottolineato la praticabilità di soluzioni operative nella specie trascurate, come
quella consistente nel porre a immediata e agevole disposizione del lavoratore
un ulteriore trabattello indispensabile per l’esecuzione della prestazione, senza
pretendere che lo stesso lavoratore si adoperasse personalmente al fine di
colmare l’evidente lacuna organizzativa imputabile alla responsabilità del
ricorrente.
Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme
antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del
dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia assolutamente
abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che
sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente diverso dalle
ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione
del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).
In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare
come l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino
condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro,
il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio, sia a titolo di
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imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv.

colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato
le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente
invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di
prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544).
Sulla base delle argomentazioni esposte – accertata l’integrale infondatezza
dell’impugnazione proposta dall’imputato -, dev’essere pronunciato il rigetto del
ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2014.

P.Q.M.

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