Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37867 del 31/01/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37867 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPRIO PASQUALE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 02/04/1974

avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso chiedendo

Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato CORNACCHIA chiede l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 31/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 16.11.2016, la Corte di Appello di Bari confermava la
pronuncia dell’1.3.2016, con la quale il Tribunale della sede aveva condannato, in esito a
giudizio abbreviato condizionato, CAPRIO Pasquale alla pena di otto anni di reclusione per i
reati, unificati dalla continuazione, di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, commesso in

CASCARANO Sabrina (capo C), commessi in Gravina di Puglia il 10 maggio 2015.
Venivano, egualmente, confermate le pene accessorie di legge e le statuizioni in favore
delle parti civili costituite.

1.1. I fatti venivano ricostruiti come segue.
Alle ore 20,45 del 30.4.2015 una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Gravina di
Puglia interveniva in via Calata San Michele dove era stata segnalata un’aggressione con
accoltellamento. I militari identificavano sul posto CAPRIO Pasquale, la moglie di costui MALVA
Luisa, CASCARANO Sabrina e il di lei convivente SINGH Sarbjit. Quest’ultimo, riverso in terra
privo di sensi e grondante sangue, veniva trasportato in ambulanza presso il vicino Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Altamura.
Nell’immediatezza del fatto, la MALVA si dichiarava autrice del ferimento del cittadino
indiano e consegnava agli operanti il coltello, ancora intriso di sangue, usato nell’occorso.
In realtà, dalla denuncia-querela sporta dalla CASCARANO alle ore 23.12 dello stesso
giorno emergeva che l’autore del ferimento era stato il CAPRIO, al culmine di una lite iniziata
nella mattinata per scaramucce tra i figlioletti dei due nuclei familiari e le rispettive madri.

1.1.1. Osservava il primo Giudice che la gravità della vicenda, al di là di marginali
discrasie rilevabili nella ricostruzione rappresentata dalle persone offese, emergeva
plasticamente dalle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza presente in strada,
che documentavano tutta la scena dell’aggressione.
In particolare, dai fotogrammi in atti si evinceva che, alle ore 20.35, MALVA Luisa stava
discutendo animatamente con CASCARANO Sabrina, appena giunta nei pressi della propria
abitazione. A distanza di meno di un minuto sopraggiungeva il CAPRIO a bordo del suo scooter,
che si dirigeva minacciosamente verso l’abitazione della coppia SINGH-CASCARANO, fuori dal
raggio d’azione della telecamera. Dopo due minuti (ore 20.39) veniva immortalata la
colluttazione in strada tra la CASCARANO e la MALVA da un lato, e tra il CAPRIO e il cittadino
indiano, dall’altro. Si notava l’imputato impugnare nella mano destra un coltello, ben visibile nel
fotogramma n. 8, con il quale ripetutamente colpiva al torace il SINGH, tenendolo bloccato
contro un muretto, mentre la vittima tentava inutilmente di proteggersi con le mani dai colpi; il

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danno di SINGH Sarbit (capo A), porto abusivo di coltello (capo B) e minaccia grave in danno di

tutto sotto gli occhi dei figli minori del CAPRIO, rispettivamente di 4 e 6 anni. Dopo aver inferto
numerosi fendenti, l’aggressore consegnava il coltello alla moglie che si allontanava.
Dalla denuncia-querela della CASCARANO emergeva, inoltre, che, caduto il SINGH a
terra esanime, il CAPRIO gli avesse detto “muori zozzoso di merda di indiano”, aggiungendo,
all’indirizzo della donna: “Ora chiama pure l’ambulanza prima che muore qui”. Infine, ancor
prima che giungesse la pattuglia dei Carabinieri chiamati dalla CASCARANO, il CAPRIO aveva
minacciato la donna di ucciderla se avesse detto ai militari che era stato lui il responsabile del

mia moglie non si ritira dalla caserma ti devo uccidere anche a te”;

minaccia, quest’ultima,

proferita alla presenza di CASCARANO Maddalena, sorella di Sabrina, che aveva confermato la
circostanza nel verbale di s.i.t. da lei rese.
L’evidenza del filmato permetteva di escludere, come del tutto inverosimile, la versione
difensiva resa dall’imputato, secondo la quale egli si sarebbe soltanto difeso da un’iniziale
aggressione del SINGH, che era più grosso di lui: proprio dalle immagini visionate si desumeva,
al contrario, che il CAPRIO, il quale per primo aveva cercato la lite colpendo selvaggiamente la
vittima, anche fisicamente prevalesse sull’altro e fosse di questo più alto e prestante.

1.1.2. Il Tribunale, dunque, riteneva corretta la qualificazione giuridica di tentato
omicidio, atteso che le plurime coltellate inferte, a distanza ravvicinata, a mezzo di un’arma con
lama appuntita lunga cm 7, avevano attinto parti vitali (9 al torace), causando un
pneumotorace bilaterale con collasso polmonare destro e corna, il che denotava, con chiarezza,
la sussistenza dell’animus necandi (quanto meno nella forma del dolo alternativo), secondo un
giudizio prognostico ex ante.
Sussisteva, per il primo Giudice, anche l’aggravante dei futili motivi, attesa la banalità
della discussione intervenuta tra la moglie dell’imputato e la compagna del SINGH, preso di
mira anche per motivi razziali.
Infine, l’assenza di qualsiasi manifestazione di resipiscenza, la gravità del fatto e
l’intensità del dolo, valutati alla luce dei numerosi precedenti penali dell’imputato, precludevano
la concessione delle attenuanti generiche.

1.2. La Corte di Appello confermava la ricostruzione e la valutazione operate dal
Tribunale, confutando tutti i motivi di gravame.
Quanto all’intervallo temporale intercorrente tra il fotogramma n. 3 e il fotogramma n.
4, che, a detta della difesa, non consentiva di escludere, proprio in quei frangenti, l’iniziale
aggressione da parte del SINGH nei confronti del CAPRIO, rispondeva la Corte che i Carabinieri
nel fascicolo fotografico agli atti avevano inserito solo i fotogrammi ritenuti più significativi,
aggiungendo che il documento in primo luogo da considerare era, ovviamente, rappresentato
dall’intero filmato estratto dall’impianto di videosorveglianza della proprietà privata sita in

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ferimento e dopo l’intervento dei predetti operanti aveva rincarato la dose dicendo “Se stasera

Gravina di Puglia alla Calata Grotte di San Michele n. 29, acquisito dalla proprietaria dello
stabile.
La stessa Corte, così come il Tribunale, aveva preso visione di tutto il filmato, sicché non
poteva non confermare quanto sintetizzato dal primo Giudice quanto alla sequenza
dell’aggressione, da cui, oltretutto, si ricavava che l’imputato interruppe l’azione delittuosa non
volontariamente, ma per l’intervento di terzi.
Se era vero che, per alcuni secondi, la videocamera fissa dell’impianto non aveva

stata integralmente ripresa e si era svolta nei termini riferiti; dunque, da quei minimi “vuoti” di
immagini significative nella videoregistrazione non poteva, certo, dedursi la conferma della tesi
difensiva dell’imputato, che rimaneva, alla fine, priva di qualsiasi riscontro, dal momento che
neppure la moglie MALVA Luisa, di cui era stata chiesta l’audizione ai sensi dell’art. 210 cod.
proc. pen., ne aveva fornito alcuno, essendosi avvalsa della facoltà di non rispondere.
Anzi, la circostanza che il CAPRIO avesse consegnato il coltello alla moglie subito dopo
averne fatto uso e che la donna si fosse dichiarata autrice del ferimento apparivano
sintomatiche della piena consapevolezza, in capo all’imputato, della gravità di quanto compiuto
e delle severe conseguenze che, per un pregiudicato come lui, avrebbe comportato.
La Corte reputava infondate anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, in
ordine al quale, oltre a ribadire le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado a sostegno
della negazione delle attenuanti generiche, evidenziava come il CAPRIO fosse stato già
condannato due volte per delitti contro l’incolumità della persona e fosse stato già vanamente
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per
due anni, misura per giunta violata quando era ancora in esecuzione.
2. Ha proposto ricorso CAPRIO Pasquale, per il tramite del suo difensore, articolando i
seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione e violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen..
La qualificazione giuridica in termini di tentato omicidio andava contestata, dal momento
che il ricorrente non aveva voluto cagionare la morte della vittima, come, del resto, da lui
stesso affermato in giudizio.
Tenuto conto dello strumento di offesa utilizzato (un coltello con lama di cm 5), dello
stato d’ira e di sorpresa da cui era stato colto il CAPRIO quando venne aggredito dal SINGH,
dell’evolversi dell’aggressione e soprattutto del fatto che nessuno lo bloccava o tentava di
fermarlo, risultava evidente che, ove l’autore del reato avesse avuto in animo di cagionare la
morte del SINGH, ben avrebbe potuto continuare ad assestare fendenti fino a che la persona
offesa non fosse rimasta al suolo esanime.
Al più, si sarebbe potuto sostenere che il CAPRIO avesse agito a titolo di dolo eventuale,
peraltro non configurabile nel caso di delitto tentato.
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inquadrato i protagonisti dell’episodio, era altrettanto vero che la fase dell’accoltellamento era

Inoltre, a detta del dott. FESTA Giovanni, medico-chirurgo intervenuto nell’immediatezza
dei fatti, il coltello utilizzato dal CAPRIO, pur avendo provocato le lesioni riscontrate, non
avrebbe potuto causare la morte del SINGH, laddove, al contrario, un coltello di dimensioni
maggiori avrebbe condotto a conseguenze molto più gravi.
Pertanto, la condotta ascritta al ricorrente avrebbe dovuto più correttamente inquadrarsi
nella fattispecie delittuosa di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen..
La Corte di merito, dal canto suo, non aveva motivato sulla presenza in capo

argomentazione meramente assertive ed apodittiche.
2.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte territoriale non aveva spiegato perché, nonostante le discrasie rilevate nelle
deposizioni delle persone offese, le loro dichiarazioni dovessero egualmente considerarsi
credibili e coerenti.
Anche a proposito della valorizzazione del filmato quale elemento probatorio di accusa,
la Corte non aveva chiarito, in relazione al vuoto d’immagine rilevato, perché avesse ritenuto
inverosimile che il primo ad aggredire fosse stato il SINGH e che il CAPRIO si fosse solo difeso,
circostanza, quest’ultima, decisiva per apprezzare l’insussistenza dell’animus necandi in capo
all’imputato.
Al riguardo, doveva considerarsi, dalla visione della foto n. 12, che il ricorrente, dopo
aver inferto le coltellate, si era allontanato lasciando il SINGH cosciente e apparentemente non
in pericolo di vita. Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe continuato a colpirlo finché non fosse
rimasto in terra agonizzante.
Neppure la ritenuta aggravante dei futili motivi era stata logicamente sostenuta dalla
Corte di Appello, essendo stata accolta come verità assoluta la ricostruzione operata dalle
persone offese quanto ai presunti insulti di stampo razziale rivolti dal CAPRIO al SINGH, alle
precedenti liti intercorse tra la MALVA e la CASCARANO, alla prospettata “spedizione punitiva”.
Non poteva, inoltre, condividersi quanto affermato dai Giudici pugliesi sulla mancanza di
segni di resipiscenza e di pentimento palesati dal ricorrente, in quanto proprio il suo buon
comportamento processuale, caratterizzato da immediata ammissione di responsabilità, e la
scelta del rito abbreviato costituivano indici assoluti di un concreto e sincero pentimento.
2.3. Difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Violazione dell’art. 133 c.p..

Si eccepisce l’assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al
fine di rendere noto l’iter logico seguito dal Giudice per irrogare una pena così afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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all’imputato del dolo specifico richiesto per il tentato omicidio, avendo fatto ricorso ad

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Occorre, preliminarmente, ricordare che, sui limiti del giudizio di legittimità, la
giurisprudenza di questa Corte è univoca, avendo ripetutamente affermato che: “Il sindacato
del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a
verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non
“manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non

“contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile”
con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la
loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico
la motivazione” (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708).
E’ stato, più volte, ribadito, che non può integrare il vizio di legittimità soltanto una
diversa ricostruzione delle risultanze processuali, semmai prospettata in maniera più utile per il
ricorrente (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 4, n. 4842 del
2/12/2003, dep. 6/2/2004, Elia ed altri, Rv. 229369; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
214794), dal momento che, come noto, è preclusa a questa Corte la pura e semplice rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o l’adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito,
perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, invero, la Cassazione nell’ennesimo giudice del
fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo
deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito
rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare
l’iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.
2.1. Esaminata in quest’ottica, la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle
censure che le sono state mosse, in quanto, scevra da evidenti incongruenze o interne
contraddizioni, ha illustrato in modo adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto di valorizzare
gli elementi probatori – siccome riportati nella superiore esposizione in fatto – atti a suffragare
la sussistenza del reato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, ascritto al CAPRIO nelle
sue componenti oggettiva e soggettiva e ad escludere la derubricazione dell’accusa originaria
nella meno grave fattispecie di lesioni personali.
2.2. Il ricorrente, dal canto suo, si è limitato a sviluppare rilievi di mero fatto in ordine
alla ricostruzione e valutazione delle emergenze processuali (sulla sequenza della colluttazione;
sull’attendibilità delle persone escusse; sulla interpretazione del filmato; sulla ravvisabilità dei
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viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente

futili motivi), che non sono proponibili in questa sede, atteso che il logico argomentare del
Giudice del merito non può, essere alterato da una integrale “rilettura” delle evidenze
probatorie, magari di equivalente logicità, ma che non vale, tuttavia, a dimostrare la manifesta
illogicità della motivazione richiesta, per l’annullamento del provvedimento impugnato su tale
punto, dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e ciò anche dopo la riforma introdotta con la legge
20.2.2006 n. 46 (Sez. 2, n. 19584 del 5.6.2006, Capri ed altri, Rv. 233774).
3. Meramente assertivo e non correlato alla ratio decidendi della decisione impugnata è

generiche.
Come noto, in tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il Giudice
non ha l’obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell’art. 133 c.p. ai fini
della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo sufficiente il
riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano
argomentativo del criterio seguito nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali principi, avendo fornito
un’argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine alla esclusione delle
circostanze de quibus, tenuto conto dell’oggettiva gravità del fatto e della negativa personalità
dell’imputato, desunta dai suoi precedenti – comprensivi, fra l’altro, di due condanne per lesioni
personali aggravate -, dalla già intervenuta sottoposizione a misura di prevenzione personale e
dalla totale assenza di espressioni effettive di resipiscenza.
4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

il motivo sulla determinazione della pena con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti

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