Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37860 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37860 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania
nei confronti di:

Cicero Santalena Giuseppe, nato il 09/07/1945

avverso la sentenza del 27/10/2012 del Gup del Tribunale di Modica

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che ha chiesto
l’annullamento con rinvio allo stesso ufficio per nuovo esame

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 03/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Gup del Tribunale di Modica, con sentenza emessa il 27/10/2012,
assolveva Giuseppe Cicero Santalena del reato di cui agli artt. 55 – 1161 C.d.N.
(come contestato in atti) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2.11 PM presso il Tribunale di Modica ed il PG presso la Corte di Appello di
Palermo proponevano ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge.

dell’art. 1161 C.d.N., come modificato dall’art. 19 d.lgs. 09/05/2005 n. 96 e
successivamente dall’art. 3 d.lgs 15/03/2006 n. 151, non aveva depenalizzato la
fattispecie di cui agli artt. 1161 e 55 C.d.N., essendo sempre necessaria la
prevista autorizzazione.
Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

3. La difesa di Giuseppe Cicero Santalena presentava in data 19/06/2013
propria memoria con la quale chiedeva il rigetto delle impugnazioni proposte dal
PM e dal PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi del PG e del PM sono fondati.
1.1. La nuova formulazione dell’art. 1161 C.d.N. – come modificato dall’art.
19 d.lgs. 09/05/2005 n. 96, successivamente dall’art. 3 d.lgs. 15/03/2006 n.
151 – ancorchè non richiami più esplicitamente l’art. 55 C.d.N., fa comunque
riferimento – nel tipizzare la condotta penalmente rilevante ai fini del reato ex
art. 1161 C.d.N. – anche all’inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la
proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo.
Non vi è dubbio che l’autorizzazione del capo del compartimento richiesta
dall’art. 55 C.d.N. per l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri
dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare ) costituisce un
vincolo giuridicamente rilevante cui è assoggettata la proprietà privata. Detto
vincolo tende ad evitare che vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la
sicurezza della navigazione.
1.2. Va affermato, pertanto, che la nuova formulazione dell’art. 1161 C.d.N.
non ha determinato l’abrogazione del reato di cui agli artt. 55 e 1161 C.d.N.

2. Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del Tribunale di Modica, in
data 27/10/2012, con rinvio a detto Tribunale per l’ulteriore corso.
2

In particolare entrambi i ricorrenti esponevano che la nuova formulazione

P.Q.M.

4

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Modica.
Così deciso il 03 luglio2013.

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