Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37856 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37856 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA

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sul ricorso proposto da

TRAPANESE Vincenzo, nato a Cava de’ Tirreni il 14/11/1961
avverso l’ordinanza del 24/1/2013 del Tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava de’
Tirreni, che ha corretto il dispositivo della sentenza emessa il 15/7/2008 nel
senso di ordinare la demolizione delle opere abusive ai sensi dell’art.31, comma
9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza senza rinvio;

RITENUTO IN FATTO
1. Su istanza del Pubblico ministero in sede, il Tribunale di Salerno, sez.
dist. di Cava de’ Tirreni, ha corretto il dispositivo della sentenza emessa dallo
stesso Tribunale il 15/7/2008 nel senso di ordinare ai sensi dell’art.31, comma 9,
del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 la demolizione delle opere abusive per cui vi era
stata condanna.
Il Tribunale, applicando i principi fissati da Sez. Un. n.7945 del 31/1/2008,
Boccia, ha escluso che all’omessa disposizione circa la demolizione delle opere,
misura che segue per legge alla condanna per i reati edilizi, possa porsi rimedio

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Data Udienza: 12/06/2013

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in sede di esecuzione e debba, invece, porsi rimedio mediante lo strumento della
correzione dell’errore previsto dall’art.130 cod. proc. pen.
2. Avverso tale decisione il sig. Trapanese propone ricorso tramite il
Difensore, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in quanto la
sentenza del Tribunale fu oggetto di impugnazione davanti alla Corte di appello
di Salerno e, quindi, davanti alla Corte di cassazione, con la conseguenza che sia
volendo applicare l’art.130 cod. proc. pen. sia volendo applicare l’art.665,
comma 2, cod. proc. pen. la competenza a correggere l’errore va attribuita alla

Corte di appello, che non ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ma la ha
esaminata e valutata nel merito, respingendola;
b. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
Tribunale ritenuto che una disposizione come l’ordine di confisca non rappresenti
una “modificazione essenziale” della sentenza (v. Sez.6, n.43993 del
14/12/2010), con la conseguenza che deve essere seguita la giurisprudenza
della Terza Sezione Penale della Corte che afferma che l’omessa pronuncia in
punto demolizione è affrontabile solo con lo strumento dell’impugnazione della
sentenza e non con la procedura di correzione dell’errore;
c. La procedura della correzione di errore presuppone la non definitività della
pronuncia e impone di considerare la maturata prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva la Corte che l’impostazione adottata dal Tribunale non risulta

conforme alla lettura che deve essere data dell’art.130 cod. proc. pen.
2.

Come emerge dal testo della disposizione citata, la possibilità di

procedere a correzione dell’errore conosce due limiti: che l’errore non sia causa
di nullità, e cioè di vizio emendabile solo mediante impugnazione; che la
correzione non comporti una “modificazione essenziale” del provvedimento
adottato. Tale ultima previsione ha portata generale e prescinde, come è palese,
dalla tipologia dell’errore e conseguentemente contempla anche l’ipotesi che
l’errore sia consistito nella mancata applicazione di una misura obbligatoria.
3. Nel caso in esame, è pacifico l’errore in cui è incorso il giudice del merito
allorché ha omesso di emanare l’ordine di demolizione delle opere abusive,
misura che doveva essere emanata in ossequio al disposto dell’art.31 del d.P.R.
6 giugno 2001, n.380. Ritiene, poi, la Corte che la decisione in ordine alla
demolizione delle opere rappresenti un profilo essenziale della decisione,
trattandosi di misura che impone un obbligo di fare cui può seguire, ove
ineseguito, la privazione della titolarità del bene in capo al proprietario.

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4. Questa Sezione ha già avuto modo di affrontare il tema e con decisione
n. 40861 del 23/9/2010, Pozzessere, richiamati precedenti giurisprudenziali
conformi, ha fissato il principio della inutilizzabilità della procedura di correzione
dell’errore ex art.130 cod. proc. pen. avanti il giudice dell’esecuzione al fine di
porre rimedio all’omessa statuizione in tema di demolizione.
5. Non sono mancate precedenti decisioni di contenuto più problematico (ad
esempio Sez.3, n.10067 del 2/12/2008, P.G. in proc. Guadagno) che, richiamata
le sentenza an.7945 del 31/1/2008, Boccia, delle Sezioni Unite Penali, hanno

la procedura di correzione. Va, peraltro, osservato che la citata sentenza delle
Sezioni Unite aveva riguardo alla omessa statuizione in ordine alle spese
richieste dalla parte civile, in linea con quanto previsto anche dall’art.535 cod.
proc. pen. Va osservato, altresì, che la citata sentenza n.10067 del 2008 ha
operato una distinzione in ordine alle misure cui può applicarsi la procedura ex
art.130 cod. proc. pen. in sede esecutiva, giungendo a concludere che sia
l’ordine di demolizione conseguente a reato urbanistico sia l’ordine di rimessione
in pristino conseguente a reato paesaggistico non sono parificabili alle pene
accessorie penali o alla confisca (per queste, vedi Sez.1, n.1880/2013, udienza
del 30/11/2012, Zito), ma costituiscono sanzioni accessorie di natura
amministrativa disposte dal giudicante sulla base di espressa delega del
legislatore. A ciò consegue, conclude la sentenza, che, non potendosi estendere
analogicamente “in malam partem”

le disposizioni che in sede esecutiva

consentono di superare il giudicato, deve ritenersi esclusa la possibilità di
disporre per la prima volta la demolizione delle opere abusive in sede di
esecuzione mediante la procedura di correzione.
5. Di qui l’affermazione (Sez.3, n.4751 del 13/12/2007, Gabrielli e latro)
che l’unico rimedio esperibile è quello della tempestiva impugnazione del
Pubblico ministero, non potendosi intervenire una volta che la decisione sia
irrevocabile.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’ordinanza deve essere
annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso il 12/6/2013

ritenuto che il carattere obbligatorie della misura accessoria sia compatibile con

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