Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37855 del 11/07/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37855 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RANA ANGELA nato a BARLETTA il 23/11/1998
MASTROROSA VALENTINA nato a BARI il 11/09/1993
COLASUONNO COSIMA DAMIANA nato a BITONTO il 15/08/1999

avverso la sentenza del 16/10/2017 del TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

Data Udienza: 11/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorsi personalmente sottoscritti, Angela Rana, Valentina Mastrorosa
e Cosima Damiana Colasuonno ricorrono avverso la sentenza con la quale, in
data 16 ottobre 2017, il Tribunale di Trani ha applicato nei loro confronti la pena
richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. Cod.proc.pen. in relazione a delitto di furto
aggravato in concorso, commesso in Andria il 25 settembre 2017.
Nei ricorsi, le esponenti lamentano vizio di motivazione in relazione alla

responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, essendo stati personalmente sottoscritti dalle
interessate e non dai loro difensori, in contrasto con quanto stabilito
espressamente dall’art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato
dall’art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest’ultima,
entrata in vigore il 3 agosto 2017, ossia in data antecedente la presentazione dei
ricorsi di che trattasi).

2. Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle
ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», le ricorrenti vanno condannate al pagamento di una somma che
si stima equo determinare in C 4.000,00 per ciascuna in favore della Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2018.

Il Consiglieri fl.tensore
Giuse 1Pavich)
f

qualificazione dei fatti, ritenuta errata e tale da ingenerare dubbi sulla loro

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