Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37853 del 11/07/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37853 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KURTI RUGERJO nato a TIRANA( ALBANIA) il 28/04/19%

avverso la sentenza del 08/02/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

Data Udienza: 11/07/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rugerjo Kurti, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la
sentenza con la quale in data 8 febbraio 2018 il Tribunale di Brescia ha applicato
nei suoi confronti la pena richiesta delle parti

ex art. 444 cod.proc.pen. in

relazione a reato p. e p. dall’art. 73, d.P.R. 309/1990, in concorso con altri.
Il ricorso consta di un singolo motivo, con il quale l’esponente deduce di
avere presentato il ricorso avverso la sentenza suddetta (che non é stata pervero

giudicato, in pendenza di altro titolo esecutivo.

2. Il ricorso, depositato a fronte di richiesta di applicazione pena avanzata in
epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 103/2017, é inammissibile
per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non
consentiti dalla legge. A tale ultimo riguardo, in base a quanto stabilito dall’art.
1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere
dal 3 agosto 2017), che ha modificato l’art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il
comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
può essere presentato solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea
qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di
sicurezza.
Alcuna di tali evenienze ricorre nel caso di specie.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente
va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in €
4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 11 luglio 2018.

emessa con motivazione contestuale) al solo scopo di evitarne il passaggio in

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