Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37853 del 06/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37853 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARTONE TONINO N. IL 02/04/1955
avverso l’ordinanza n. 19/2013 TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO, del
19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

km4ce 0.01

Udit i difensor Avv.;

(Pnl’Inf)

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Data Udienza: 06/06/2013

RITENUTO IN FATTO
1- Con ordinanza 19.2.2013, il Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta
di riesame proposta dal Bartone Tonino contro il decreto di sequestro preventivo di
un’area di proprietà del Comune di Puglianello (di cui il Bartone è Sindaco).
Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha confermato la sussistenza del
fumus del reato di cui all’art. 256 del D. Lvo n. 152/2006 sulla base del sopralluogo
eseguito dalla Guardia di Finanza di Solopaca, da cui è emerso il rinvenimento

osservando altresì che il sito, pur essendo munito di recinzione, era facilmente
accessibile, tanto da consentire lo sversamento incontrollato di rifiuti. Ha infine
ravvisato il pericolo nel fatto che la disponibilità dei’area poteva consentire la
reiterazione del reato.
Il difensore ricorre per cassazione denunziando il difetto di motivazione la
violazione dell’art. 321 cpp in ordine al fumus per avere il Tribunale richiamato le
risultanze investigative senza individuare gli elementi specifici del reato. Osserva in
ogni caso che il semplice fatto di essere legale ripresentante dell’ente proprietario del
suolo su cui terzi estranei abbandonano rifiuti non comporta il concorso nel reato e
precisa che in ogni caso trattasi di sversamento posto in essere da soggetti non
residenti nel Comune di Puglianello, che invece adotta un efficace sistema di raccolta
differenziata. Rileva infine che manca la prova del concorso attivo nel reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione
di legge, a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto
solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente,
ma non per mero vizio logico della stessa (cfr. tra le varie, Sez. 5, Sentenza n. 35532
del 25/06/2010 Cc. dep. 01/10/2010 Rv. 248129; Sez. U, Sentenza n. 25932 del
29/05/2008 Cc. dep. 26/06/2008 Rv. 239692).
Venendo al tema del fumus, la giurisprudenza ha affermato che il procedimento
cautelare trova la sua ragione nella necessità di evitare che le conseguenze del
reato siano protratte nel tempo, incrementate in intensità oppure di ostacolare la
commissione di ulteriori illeciti penali; per la applicazione della misura occorre che
siano sussistenti elementi che rendano ipotizzabile il reato per il quale si procede, ma
non è richiesto, tra i presupposti legittimanti il sequestro, che la gravità degli indizi di
colpevolezza siano a carico di un soggetto individuato (tanto è vero che il vincolo reale
può essere disposto in procedimento contro ignoti: cfr. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n.
35312 del 08/06/2011 Cc. dep. 29/09/2011 Rv. 250859).
Nel caso di specie, l’indagato non contesta la commissione del reato, ma segnala
che la condotta antidoverosa non è addebitabile alla sua persona, ma ai soggetti
(ignoti) che scaricano abusivamente i rifiuti nell’area comunale: la tesi, in base al

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dell’area quasi completamente invasa da rifiuti speciali e pericolosi (anche eternit),

principio esposto, è inconferente e di conseguenza, in questa fase cautelare, è
irrilevante che il reato sia attribuibile all’attuale ricorrente o agli ignoti autori degli
sversamenti di rifiuti, essendo questa problematica di esclusiva competenza del
Giudice del procedimento principale.
Il Tribunale di Benevento, dopo avere esposto i limiti del sindacato giurisdizionale
nei procedimenti cautelari, ha considerato l’esistenza e la natura dei rifiuti speciali e
pericolosi, desumendola dal verbale di sequestro e dall’allegato elenco, rilevando

risultanze investigative ha reputato il quadro indiziario sicuramente idoneo e
compatibile all’emissione della misura richiesta, rinviando alla eventuale e successiva
fase dibattimentale le deduzioni difensive.
La motivazione, dunque, non solo esiste, ma appare anche del tutto aderente ai
principi di diritto esposti oltre che logicamente coerente, sicché la critica non si
giustifica.
Le esposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il

Cons.

Roma 6.6.2013

est.

I

residente

anche la presenza di lamiere di amianto e cemento (eternit) e sulla base dei tali

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