Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37851 del 05/07/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37851 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CAPOGNA TATIANA nato a VELLETRI il 27/03/1980
BETUNIO AMELIA nato a FRATTAMAGGIORE il 05/11/1958

avverso l’ordinanza del 09/03/2018 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi

Data Udienza: 05/07/2018

v.
RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, giudicando
sull’appello proposto da Betunio Amelia e Capogna Tatiana, rispettivamente madre
e figlia, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma del 14.12.2017, con la
quale era stata rigettata la richiesta di revoca della misura in atto degli arresti
domiciliari.
Il Tribunale rilevava che le ricorrenti hanno riportato condanna in primo

grado alle pene di anni cinque e mesi quattro di reclusione oltre la multa ciascuna,
per la violazione della disciplina in materia di sostanza stupefacenti; entrambe
avevano infatti ingerito ovuli contenenti cocaina, riportando una occlusione
intestinale. Ciò posto il Collegio considerava che la Corte di Appello, funzionalmente
competente, correttamente aveva ritenuto immutate le esigenze cautelari, afferenti
al pericolo di reiterazione. Il Tribunale evidenziava che le modalità del fatto erano
indicative degli stabili contatti intercorrenti tra le due donne e una rete criminale
dedita all’importazione e allo spaccio di droga; e sottolineava che la condotta
criminosa si era forzatamente interrotta solo casualmente, in ragione delle
sopraggiunte occlusioni intestinali. Riteneva pertanto necessario mantenere il
presidio cautelare in atto.

2. Avverso la richiamata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione
Betunio Amelia e Capogna Tatiana, a mezzo del difensore.
Dopo essersi soffermate sui termini della vicenda criminosa, osservano che
le precarie condizioni di salute delle prevenute rendono impensabile una condotta
recidivante. Rilevano che la Capogna si era prestata al trasporto di droga solo per
bisogno e che la Betunio si era spinta a tanto per aiutare la figlia.
Ciò posto, le parti denunciano la violazione di legge ed il vizio motivazionale,
in riferimento alle esigenze cautelari.
Le esponenti osservano che il Tribunale si è limitato a richiamare le
argomentazioni della Corte di Appello. Considerano che già la distanza temporale,
di circa un anno e mezzo, dai fatti contestati è elemento suscettibile di autonoma
valutazione.
Le ricorrenti sottolineano che non risultano violazioni al regime degli arresti
domiciliari; che non sussiste pericolo di fuga; e che il compromesso stato di salute
delle due donne impedisce la reiterazione criminosa. Osservano che il Tribunale ha
sottovalutato tale profilo.
Sotto altro aspetto, le deducenti rilevano che i giudici della cautela si sono
soffermati sul fatto di reato, anziché sulle esigenze cautelari, ex art. 274, lett. c),
cod. proc. pen. Rilevano che il Tribunale avrebbe dovuto indicare gli elementi
2

/A)

concreti sulla base dei quali affermare la sussistenza del pericolo di reiterazione, in
presenza di specifica occasione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi impongono le considerazioni che seguono.

2. Come noto, la Corte regolatrice ha affermato che il giudice della cautela

che si ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma della gradualità del
sacrificio imposto al soggetto sottoposto a restrizione; e che la misura cautelare
deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si
ritiene possa essere irrogata (Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011,
dep. 22/04/2011, Rv. 249323).
Soffermandosi sulla portata delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del
2015 alla disciplina relativa alla applicazione delle misure cautelari, la Corte
regolatrice ha condivisibilmente osservato che le nuove disposizioni, in base alle
quali si è chiarito che il giudizio di pericolosità, ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen.,
non può essere basato unicamente sulla gravità astratta del reato oggetto
dell’imputazione provvisoria, hanno codificato principi che erano già stati
ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n.
44605 del 01/10/2015, dep. 04/11/2015, Rv. 265350); e tale ordine di valutazioni
è stato espresso anche in riferimento all’aggiunta del termine “attuale”, quale
ulteriore aggettivazione del “pericolo concreto”. Del resto, la Corte regolatrice
aveva pure osservato che il requisito della “concretezza” non si identifica con quello
dell'”attualità” – quest’ultimo derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni
prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati – ma con quello dell’esistenza di
elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l’imputato possa
commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 6,
Sentenza n. 28618 del 05/04/2013, dep. 03/07/2013, Rv. 255857). In tale alveo
interpretativo, si è quindi ribadito che al giudice della cautela è demandato il
compito di verificare se il pericolo di reiterazione criminosa sia non solo concreto,
ma anche attuale, rispetto all’esistenza di occasioni prossime favorevoli alla
commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede (Sez.
2, Sentenza n. 50343 del 03/12/2015, dep. 22/12/2015, Rv. 265395).

3. E bene, le autonome valutazioni espresse dal Tribunale di Roma, in ordine
alla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa, conducenti al
rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura in atto degli arresti
3

deve verificare che ogni misura risulti adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari

domiciliari, nei confronti delle odierne ricorrenti, si collocano nell’alveo de richiamati
principi di diritto.
Il Tribunale ha rilevato che doveva ritenersi attuale il pericolo di reiterazione
criminosa, tenuto pure conto del concreto arco di tempo, trascorso dalla
perpetrazione dei fatti di reato per i quali si procede. Invero, il Collegio si è
analiticamente soffermato sulla ricostruzione diacronica del vissuto clinico delle due
donne, evenienza che ha consentito il casuale rinvenimento degli ovuli contenenti

sottolineato che dalla gravità della condotta criminosa emergevano inferenze in
chiave sintomatica di personalità delle odierne ricorrenti, rispetto alla attualità del
pericolo. Il Collegio ha infatti osservato che erano stati recuperati
complessivamente ben 44 ovuli, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina,
idonea alla preparazione di 1874 dosi medi single. Nel provvedimento si ricorda
altresì che le due donne, nella sede garantita, si erano avvalse della facoltà di non
rispondere. Preme poi evidenziare che il Tribunale non ha affatto omesso di
soffermarsi sulle attuali compromesse condizioni di salute delle prevenute; e che la
valutazione sul quadro cautelare ha riguardato unicamente l’esigenza relativa al
pericolo di reiterazione criminosa.
Muovendo dai richiamati rilievi, il Tribunale ha insindacabilmente osservato
che al fine di interrompere i contatti tra le due ricorrenti e gli ambienti criminali
dediti all’importazione in Italia di sostanze stupefacenti, che si avvalgono di soggetti
disposti ad ingerire ovuli contenenti cocaina, unica misura idonea appariva quella in
atto, posto che presidi ulteriormente attenuati non avrebbero consentito di recidere
le richiamate relazioni criminogene. Nel provvedimento si sottolinea, infine, che le
condizioni di salute delle due donne sono compatibili con la cattività domestica,
tenuto anche conto del regime che garantisce permessi di allontanamento, per
fronteggiare specifiche necessità.

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 luglio 2018.

cocaina, ingeriti dalle prevenute. E del tutto correttamente il Tribunale ha

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