Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37850 del 22/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37850 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRISCO ALBERTO N. IL 01/12/1978
PRISCO GIUSEPPE N. IL 22/12/1975
PRISCO SALVATORE N. IL 23/01/1947
avverso l’ordinanza n. 2198/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere 10tt. ELISABET
lett/en1le conclusioni del pq Dott.
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U it i difensor Avv.;

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Data Udienza: 22/05/2013

RITENUTO IN FATTO
/. Con ordinanza del 28 febbraio 2012, la Corte di appello di Napoli, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di revoca e sospensione
dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza irrevocabile nei confronti di Prisco
Alberto, Prisco Giuseppe e Prisco Salvatore, condannati, unitamente ad altri con
sentenza della Corte di appello di Napoli, del 29 ottobre 2002, irrevocabile il 20
dicembre 2002, per violazioni in materia urbanistica commesse in
Sant’Anastasia, con conseguente demolizione e riduzione in pristino.

difensore, chiedendo l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi: 1)
Violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, c. 1 e 666 c. 6 c.p.p.,
abnormità ed omessa motivazione, atteso che era stato evidenziato che l’attività
di demolizione risultava priva di progettazione e violava la normativa di settore
ponendo in pericolo la sicurezza del piano sottostante, escluso dalla demolizione;
le istanze difensive erano state rigettate dalla Procura generale che aveva
disposto la prosecuzione della demolizione, con ciò violando la disposizione che
pone in capo al giudice dell’esecuzione la deliberazione in merito alla
demolizione, per cui tale provvedimento risulta abnorme; a fronte di tale
doglianza, la Corte di appello ha omesso qualsivoglia motivazione; 2)
Contraddittorietà

e

manifesta

illogicità della

motivazione,

insufficiente

motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il giudice dell’esecuzione ha
travisato i fatti,

non rendendosi conto della mancanza di un progetto di

demolizione da parte del Comune di Santa Anastasia; 3) Contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di revoca ovvero di
sospensione dell’ordine di demolizione, in quanto a fronte della comunicazione
del Comune che avrebbe proceduto a demolizione, i ricorrenti ricorrevano al
T.A.R. Campania, mentre la Corte di appello avrebbe ignorato la circostanza
motivando in diniego sulla base del fatto che tre istanze di condono erano state
respinte dal Comune.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. Come è noto il potere di ordinare la demolizione
attribuito al giudice penale pur di natura amministrativa è volto al ripristino del
bene tutelato in virtù di un interesse correlato all’esercizio della potestà di
giustizia, ed il provvedimento conseguente è assoggettato all’esecuzione nelle
forme previste dagli art. 655 ss. c.p.p. Peraltro, la giurisprudenza ha affermato
il principio che compete al pubblico ministero, quale organo promotore
dell’esecuzione ex art. 655 c.p.p., determinare le modalità esecutive della
demolizione disposta ex art. 7 legge 47 del 1985 ed ove sorga una controversia
concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato

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