Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3785 del 10/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3785 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Mocellin Amedeo n. il 18/7/1968
avverso la sentenza n. 285/2011 pronunciata dalla Corte d’appello di
Torino il 20/2/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 10/10/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 10/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 20/2/2014, la corte d’appello di Torino ha
integralmente confermato la sentenza in data 16/9/2010 con la quale il tribunale
di Pinerolo ha condannato Amedeo Mocellin alla pena di due mesi di arresto ed
euro 1.500,00 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza
(tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,50 g/l) commesso in Orbassano il
13/10/2009.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto

2. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici del merito attestato
la responsabilità penale dell’imputato in assenza di idonea documentazione.
In particolare, il risultato del test alcolemico effettuato nei confronti
dell’imputato non era stato trascritto negli scontrini normalmente emessi a
stampa dallo strumento a tal fine previsto dalla legge, ma era stato
semplicemente riportato sul verbale redatto dagli agenti di polizia giudiziaria
autori del test.
Ciò posto, l’esame delle circostanze ch’ebbero a caratterizzare l’esecuzione
del test (mancato funzionamento, in una prima fase, dell’apparecchiatura;
mancato rilievo di dati alveolari sul conducente in altro momento; comparsa sul
display, in un momento successivo, della dicitura “avaria di alimentazione”;
assoluta assenza di esperienza da parte degli agenti accertatori nell’uso
dell’apparecchiatura; mancata stampa degli scontrini), mentre avrebbe dovuto
indurre i giudici del merito a ritenere adeguatamente comprovato il mancato
corretto funzionamento dell’apparecchiatura destinata alla misurazione della
tasso alcolerrico, era stato viceversa totalmente pretermesso, con la
conseguente consumazione del grave vizio di motivazione denunciato.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, laddove, preso atto del
mancato funzionamento dell’apparecchiatura destinata alla misurazione del tasso
alcolemico, ha dedotto la responsabilità dell’imputato sulla base di dati d’indole
sintomatica, al più idonei a comprovare la consumazione dell’ipotesi di cui all’art.
186, lett. a), cod. str., come tale priva di rilievo penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.

2

ricorso per cassazione l’imputato sulla base di due motivi di impugnazione.

La corte territoriale, confermando e facendo proprie le argomentazioni
sviluppate nella sentenza del primo giudice, ha correttamente ritenuto
dimostrata la circostanza dello stato di ebbrezza dell’imputato, al momento della
sua sorpresa ad opera della polizia giudiziaria, tanto desumendo dalle risultanze
della verbalizzazione redatta dagli agenti intervenuti sul luogo del fatto
(confermate in sede di giudizio dalle dichiarazioni testimoniali rese da uno degli
ufficiali accertatori) in forza delle quali è rimasto comprovato come il Mocellin
evidenziasse, al momento dell’accertamento effettuato mediante alcoltest, un

(alle ore 19,33 dello stesso giorno) a 1,24 g/l.
Del tutto correttamente i giudici del merito hanno escluso alcuna rilevanza
alla mancata stampa degli scontrini da parte dell’apparecchiatura utilizzata per la
verifica del tasso alcolemico dell’imputato, trattandosi di documentazione
certamente non prevista a titolo di prova legale dell’esame condotto, i cui
estremi sono stati viceversa fedelmente rilevati, riportati e confermati dalla
testimonianza dagli agenti accertatori, i quali hanno altresì confermato le
circostanze dell’avvenuta omologazione e del perfetto funzionamento dello
strumento utilizzato, nella specie unicamente privo (per motivi contingenti) del
rullino della carta necessario per procedere alla stampa dei risultati del test.
In thema, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di guida in stato di
ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa
dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento, quale, ad
esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una
errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza
n. 42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117), non essendo
sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata
omologazione dell’apparecchio (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 17463 del
24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250324).
La motivazione così compendiata dai giudici del merito deve ritenersi
pienamente lineare sul piano logico e del tutto congrua in termini argomentativi,
in tal senso sfuggendo integralmente alle censure sul punto sollevate dall’odierno
ricorrente.
Sul punto, varrà evidenziare come le doglianze al riguardo avanzate
dall’imputato appaiano limitate a una mera elencazione di elementi probatori
d’indole critica (peraltro privi di alcuna valenza rappresentativa di carattere
dirimente), unicamente destinati a fornire una prospettiva interpretativa, del
compendio probatorio complessivamente acquisito, diversa e alternativa da

3

tasso alcolemico pari (alla prima prova delle 19,23 del 13/10/2009) a 1,34 g/I e

quella che giudici del merito hanno fatto propria sulla base di un discorso
giustificativo condotto in termini di adeguata coerenza logica e correttezza
giuridica.
Al riguardo, converrà richiamare il consolidato insegnamento di questa corte
di cassazione, ai sensi del quale deve ritenersi non sindacabile, in sede di
legittimità, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla
rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa la
scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il controllo su

inesistenti (Cass., Sez. 2, n. 20806/2011, Rv. 250362; Cass., Sez. 4, n.
8090/1981, Rv. 150282).
L’avvenuta attestazione del corretto funzionamento dell’apparecchiatura
utilizzata per l’accertamento del tasso alcolemico dell’imputato vale a ritenere
assorbito il dovere di pronuncia sul secondo motivo di ricorso prospettato
dall’imputato, essendo stata ritualmente accertata, attraverso il corretto ricorso
alla strumentazione prevista per legge, la sussistenza di un tasso alcolemico,
sulla persona dell’imputato, al momento del fatto, corrispondente all’ipotesi di
reato allo stesso ascritta.

4. Al rilievo dell’infondatezza del ricorso segue il rigetto dello stesso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2014

Il Consigliere est.

eventuali vizi di congruità e logicità della motivazione, in questa sede del tutto

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