Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3785 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3785 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOVISCO NICOLA N. IL 17/05/1969
CAPRARELLA EMILIO GERARDO N. IL 07/10/1958
DI MURO ANGELO N. IL 10/01/1963
avverso l’ordinanza n. 23/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
26/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/~4ite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/11/2013

1. La Corte di appello di Potenza, con ordinanza del 26 marzo 2013,
dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta
da Di Muro Angelo, Lovisco Nicola e Caprarella Emilio Gerardo
nei confronti del dott. Vincenzo Autera, presidente della Corte di
assise di appello di Potenza, chiamato a giudicare i dichiaranti
nell’ambito di un complesso procedimento penale per reati di
criminalità organizzata.
La Corte, territoriale a fondamento della decisione, preso atto che
gli istanti esponevano, a sostegno della loro dichiarazione, che il
dott. Autera, in occasione di altro processo, quello a carico di tale
Cassotta Massimo Aldo ed altri, si era già espresso nei loro
confronti stendendo la motivazione della relativa decisione di
condanna (sent. 2/11 della Corte di assise di appello di Potenza
depositata il dì 8.2.2013) osservava: secondo tesi difensiva il dott.
Auteri, nella sentenza appena menzionata, avrebbe formulato
giudizi in ordine alla attendibilità di D’Amato Alessandro ed alla
sua ricostruzione dell’omicidio di Cassotta Marco Ugo; dette
dichiarazioni in particolare, fatte proprie dai giudicanti, avrebbero
smentito le tesi difensive sulla dinamica dell’aggressione portata a
danno della vittima; la fattispecie prospettata è al di fuori di quella
tipizzata ai fini della ricusazione del giudice all’art. 37 lett. b)
c.p.p., posto che la norma richiede, per la causa di ricusazione, che
il giudice abbia manifestato indebitamente il proprio
convincimento, ipotesi non ricorrente quando il giudice stende la
motivazione di una sentenza; anche tenendo doverosamente conto
della pronuncia additiva n. 283/2000 della Corte Costituzionale, la
quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma in
parola senza però ricomprendere tra le cause giustificative della
ricusazione la valutazione giudiziale di merito espressa in altro
procedimento in ordine “allo stesso fatto nei confronti del
medesimo soggetto”; nel caso in esame il dott. Autera, nel
precedente processo, si è espresso sulla configurabilità di una
diversa fattispecie delittuosa (quella di cui all’art. 416-bis c.p.)
desunta da una serie di fatti di sangue tra cui anche l’omicidio del
predetto Cassotta; non vi è nella fattispecie in esame, pertanto, né
identità di fatti giudicati, né identità di soggetti coinvolti (in
riferimento agli attuali ricusanti) e le valutazioni del giudice oggetto
della dichiarazione di ricusazione hanno riguardato, nel giudizio
pregiudicante, i soli profili probatori.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.2 Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per
il rigetto del ricorso e ad essa replicava la difesa del Caprarella con
memoria difensiva ribadendo ed ulteriormente chiarendo le proprie
ragioni.

2. Ricorrono per cassazione avverso detta decisione tutti i predetti
ricusanti, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.
2.1 Nell’interesse di Caprarella Emilio Gerardo e Di Muro Angelo
risultano sviluppati due motivi di ricorso.
2.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione
dell’art. 37 lett. b) c.p.p. e difetto di motivazione sul punto, in
particolare osservando: nella sentenza pregiudicante il dott. Autera,
redigendo la relativa motivazione, ha espresso valutazioni di merito
sullo stesso fatto ora all’esame ed alla valutazione del giudice del
processo pregiudicato e cioè sulle modalità con le quali venne
ucciso Cassotta Marco Ugo il 14.7.2007, contestate in termini
diversi nei due procedimenti; su tali modalità il dott. Autera ha
espresso la sua valutazione accreditando una precisa dinamica dei
fatti, dedotta dalle dichiarazioni del coimputato nell’omicidio
D’Amato Alessandro, giudicato separatamente; nel giudizio in
corso in ordine alla dinamica dell’omicidio ed alla compatibilità
con esso sia delle dichiarazioni del D’Amato sia delle risultanze
autoptiche, è stata richiesta una perizia; in applicazione della
dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 37 lett.
b) c.p.p. di cui alla sentenza 283/2000 e dei principi affermati da
Cass., ss.uu., 27.9.2005, n. 41263 ricorre una causa giustificativa
della ricusazione, essendosi il giudice del processo pregiudicante
espresso sul fatto oggetto del giudizio pregiudicato, fatto sulla cui
ricostruzione di controverte decisivamente in tale ultimo processo.
2.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell’art. 44 c.p.p. e difetto di motivazione in
ordine alla condanna inflitta con l’ordinanza impugnata al
pagamento della sanzione prevista dall’art. 44 c.p.p., attesa la
valutazione discrezionale posta a fondamento della declaratoria di
inammissibilità, alla particolare natura del procedimento ed alla
mancanza di una motivazione a sostegno della condanna.
2.1.3 Con successivo atto difensivo la difesa ricorrente ha altresì
denunciato violazione degli artt. 41 co. 1, 127 c.p.p. in relazione
all’art. 178 c.p.p., nonché difetto di motivazione sul punto, in
particolare osservando che nel caso in esame la decisione era stata

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adottata ai sensi dell’art. 611 cp.p. e non già dell’art. 127 c.p.p.,
eppertanto nel contraddittorio partecipato delle parti, attese le
ragioni articolate dal giudice della ricusazione, complesse,
articolate ed caratterizzate dall’esame e dalla valutazione di atti
processuali.

2.2 Nell’interesse di Lovisco Nicola risultano sviluppati due motivi
di impugnazione.
2.2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione
degli artt. 41 co. 3 c.p.p. e 127 c.p.p., sul rilievo che la corte
giudicante ha articolato una motivazione sul merito della istanza
preclusa per il provvedimento inaudita altera partee per la quale è
dalla legge imposto il procedimento di cui all’art. 127 c.p.p.. Di qui
la nullità della ordinanza impugnata.
2.2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa
ricorrente violazione dell’art. 37 c.p.p. sul rilievo che nel processo
pregiudicante il magistrato oggetto della dichiarazione di
ricusazione, ha riscostruito in concreto le modalità dell’omicidio di
Cassotta Marco Ugo sulla base delle dichiarazioni, ritenute
attendibili, del collaboratore D’Amato Alessandro imputato del
medesimo omicidio in separato giudizio; nel giudizio pregiudicato
si discute del medesimo episodio; il giudizio espresso nella prima
sentenza dal dott. Autera attiene al medesimo fatto ed è
direttamente collegato alla decisione finale.
3. Sono fondati i rilievi processuali illustrati da entrambe le difese
ricorrenti.
Ed invero, ai sensi dell’art. 41 c.p.p., co 1, è consentita la decisione
con declaratoria di inammissibilità sulla dichiarazione di
ricusazione nei soli casi espressamente indicati dalla norma: quando
la dichiarazione è proposta da non legittimati ovvero
intempestivamente ovvero in contrasto con le forme previste
dall’art. 38 c.p.p. e quando i motivi addotti sono manifestamente
infondati.
Ai sensi invece del terzo comma della norma di riferimento, sul
merito della ricusazione la corte decide a norma dell’art. 127 c.p.p.
eppertanto con procedimento in camera di consiglio e nel
contraddittorio delle parti.
Nel caso in esame la Corte territoriale si è pronunciata ampiamente
sul merito della dichiarazione difensiva, la quale, peraltro, ha

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4. L’ordinanza in esame va pertanto annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al giudice territoriale per quanto di
competenza.
P.T.M.
la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la
trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza.
Così deciso in Roma, addì 7 novembre 2013
Il cons. est.
Il Presidr

sviluppato fatti e circostanze alle quali i giudicanti hanno dato
ampio rilievo argomentativo a dimostrazione della loro certa non
inammissibilità.
Di qui la nullità del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 178
c.p.p., co. l lett. c), perché assunta la decisione in violazione delle
forme processuali di cui all’art. 127 c.p.p. e dei diritti difensivi, ivi
previsti, alla discussione della dichiarazione di ricusazione in
camera di consiglio.

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