Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37849 del 03/07/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37849 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

EL KANADLI MOHAMED nato il 15/09/1957

avverso la sentenza del 30/01/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/sentite le conclusioni del PG

5

Data Udienza: 03/07/2018

RITENUTO IN FATTO
1. El Kanadli Mohamed ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione avverso la
sentenza ex art. 599-bis cod.proc.pen. della Corte di Appello di Brescia, con cui gli è stata
applicata la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 6000 di multa per il reato di
cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (illecita detenzione a fini di
spaccio di gr. 39 di cocaina, il 13 luglio 2017), lamentando la violazione di legge e il vizio
motivazionale in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen. e in ordine al

del reato e del comportamento processuale, che avrebbero dovuto indurre al riconoscimento
delle attenuanti generiche ed alla valutazione della loro prevalenza o equivalenza rispetto
all’aggravante.

RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può trovare accoglimento.
In primo luogo sono inammissibili quei motivi oggetto di rinuncia in appello. Difatti, è
inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali
l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere
dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la
cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento
processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella
rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 Ud., Rv. 271258). Nel caso di
specie, con l’accordo sulla quantificazione della pena devono intendersi abbandonati non solo i
motivi aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità, ma anche quello avente ad
oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Per quanto concerne, invece, il trattamento sanzionatorio, non vi è alcuna violazione di
legge o vizio motivazione in merito alla quantificazione della pena, effettuata in misura
conforme alla richiesta delle parti, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen. (disvalore del
reato, personalità dell’imputato, entità della sostanza detenuta, ruolo dell’imputato nella
vicenda).
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – non ravvisandosi motivi di
esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 4.000,00.
PQM

trattamento sanzionatorio, tenuto conto del minimo contributo concorsuale alla commissione

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 luglio 2018

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