Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37848 del 03/07/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 37848 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EJIME EDO nato il 01/01/1992
avverso la sentenza del 14/02/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
4~/-sentite le conclusioni del PG STEFANO TO -i
Data Udienza: 03/07/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Ejime Edo ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la
sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del Tribunale di Firenze con cui gli è stata applicata la pena
di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 15.000 di multa per i reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 e 337 cod.pen. (8 gennaio 2018), lamentando la violazione di legge e la carenza di
motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen.
1.In via preliminare occorre premettere che il ricorso è soggetto ratione temporis – in ragione
della data della presentazione dell’istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen.
(effettuata dopo il 2 ottobre 2017) – alla disciplina dell’art. 448 cod.proc.pen. nella
formulazione introdotta dalla I. n. 103 del 2017.
2. I motivi formulati sono, pertanto, inammissibili, non essendo riconducibile alle censure oggi
consentite al p.m. e all’imputato dall’art. 448, comma
2-bis,
cod.proc.pen., che sono
esclusivamente quelle attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena e delle misure di sicurezza.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – non ravvisandosi motivi di
esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 4.000,00.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2018
RITENUTO IN DIRITTO