Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37848 del 03/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 37848 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EJIME EDO nato il 01/01/1992

avverso la sentenza del 14/02/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
4~/-sentite le conclusioni del PG STEFANO TO -i

Data Udienza: 03/07/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Ejime Edo ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la
sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del Tribunale di Firenze con cui gli è stata applicata la pena
di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 15.000 di multa per i reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 e 337 cod.pen. (8 gennaio 2018), lamentando la violazione di legge e la carenza di
motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen.

1.In via preliminare occorre premettere che il ricorso è soggetto ratione temporis – in ragione
della data della presentazione dell’istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen.
(effettuata dopo il 2 ottobre 2017) – alla disciplina dell’art. 448 cod.proc.pen. nella
formulazione introdotta dalla I. n. 103 del 2017.
2. I motivi formulati sono, pertanto, inammissibili, non essendo riconducibile alle censure oggi
consentite al p.m. e all’imputato dall’art. 448, comma

2-bis,

cod.proc.pen., che sono

esclusivamente quelle attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena e delle misure di sicurezza.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – non ravvisandosi motivi di
esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 4.000,00.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 luglio 2018

RITENUTO IN DIRITTO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA