Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37846 del 03/07/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 37846 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IAZZETTA GELSOMINA nato a NAPOLI il 22/06/1980
avverso la sentenza del 23/01/2018 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
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C7 11P,
Data Udienza: 03/07/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Gelsomina Iazzetta ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione avverso la
sentenza ex art. 599-bis cod.proc.pen. della Corte di Appello di Milano, con cui le è stata
applicata la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre
all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 643
cod.pen. (1), 61, primo comma, n. 2, 81, 110, 610 cod.pen. (2), 81, 110 cod.pen. e 73,
comma 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 (3), 110, 81 cod.pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231
per la propria assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen.
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può trovare accoglimento, atteso che è inammissibile il ricorso per
cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia
rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo
riconosciuto alla parte dall’art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del
giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi
compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia
all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 Ud., Rv. 271258). Del resto, la rinuncia
parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata
limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione
con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono
essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi: proprio in applicazione
dell’enunciato principio, in un caso in cui gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello
concernenti la responsabilità penale, Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015 ud.. dep. 06/03/2015,
rv. 262448 ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento
sanzionatorio.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – non ravvisandosi motivi di
esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del . 2000) – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
del 2007 (4), lamentando la violazione di legge e l’illogicità della motivazione ed insistendo
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2018
Sidente
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